Art. 61.
      (Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle
           dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura)

  I   compiti   attribuiti   dalla   presente  legge  all'ispettorato
provinciale  dell'agricoltura,  ove  questo sia stato soppresso, sono
svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale.
  Le  attribuzioni  spettanti  al  capo  dell'ispettorato provinciale
dell'agricoltura  ai  sensi  della presente legge sono esercitate dal
responsabile dell'organo regionale di cui al comma precedente.