Art. 62. 
            (Revisione degli estimi. Imposte sui terreni) 
 
  Ancorche' intervenga la revisione degli estimi  catastali,  per  la
determinazione del canone continua a  prendersi  a  base  il  reddito
dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4  aprile  1939,
n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
1939, n. 976, sino all'entrata in  vigore  di  una  nuova  legge  che
disciplini la materia. 
  Le  imposte  sui  terreni,  il  cui  canone   viene   concretamente
determinato e corrisposto sulla base del reddito dominicale  indicato
nel primo comma e dei coefficienti previsti dagli articoli  9  e  13,
sono dovute secondo le tariffe catastali precedenti la revisione.