Art. 25 
Determinazione del  quadro  dei  servizi  essenziali  per  la  tutela
               dell'ordine e della sicurezza pubblica 

 
  Costituiscono servizi essenziali per la tutela dell'ordine e  della
sicurezza pubblica, ai sensi dell'ultimo  comma  dell'art.  40  della
legge 1 aprile 1981, n. 121, quelli relativi: 
    al  coordinamento  e  alla  direzione  unitaria  delle  forze  di
polizia; 
    alla polizia criminale; 
    alla polizia di prevenzione; 
    alla polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale; 
    all'organizzazione tecnico-logistica delle forze di polizia; 
    alla trasmissione  e  comunicazione  di  notizie  o  informazioni
interessanti la sicurezza dello Stato, 
    nonche' gli altri servizi anche di supporto svolti da  uffici  di
collaborazione diretta dell'autorita'  nazionale  e  delle  autorita'
provinciali di pubblica sicurezza. 
  Con decreto del Ministro dell'interno,  sentite  le  organizzazioni
sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, sono  individuati
gli uffici che in concreto espletano i suddetti servizi.