Art. 31. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' di smaltimento dei rifiuti per le quali e' prevista apposita autorizzazione, e' tenuto a presentare entro tre mesi dalla predetta data domanda alla autorita' competente. La domanda deve contenere, per i rifiuti urbani, l'indicazione delle previste quantita' annuali; per tutti gli altri rifiuti anche la tipologia; nel caso di discarica, di cui all'art. 10, deve contenere i dati e le informative ivi prescritti. Chi non presenta la domanda entro il termine prescritto e' punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a L. 3.000.000. L'autorita' competente, qualora non rilasci, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione, provvede, nello stesso termine, al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, con durata limitata, eventualmente rinnovabile. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria e' subordinato all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto in quanto immediatamente applicabili. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano, fino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'art. 6, lettera f), anche a chiunque intenda effettuare attivita' di smaltimento dei rifiuti per le quali e' previsto il rilascio dell'autorizzazione.