Art. 31.

  Chiunque  effettua,  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto,  attivita'  di  smaltimento  dei  rifiuti  per  le  quali e'
prevista  apposita  autorizzazione,  e' tenuto a presentare entro tre
mesi dalla predetta data domanda alla autorita' competente.
  La  domanda  deve  contenere,  per  i rifiuti urbani, l'indicazione
delle  previste  quantita' annuali; per tutti gli altri rifiuti anche
la  tipologia;  nel  caso  di  discarica,  di  cui  all'art. 10, deve
contenere i dati e le informative ivi prescritti.
  Chi  non  presenta la domanda entro il termine prescritto e' punito
con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a L. 3.000.000.
  L'autorita'  competente,  qualora  non rilasci, entro il termine di
sei   mesi   dalla  presentazione  della  domanda,  l'autorizzazione,
provvede,  nello  stesso  termine,  al  rilascio  dell'autorizzazione
provvisoria, con durata limitata, eventualmente rinnovabile.
  Il   rilascio   dell'autorizzazione   provvisoria   e'  subordinato
all'accertamento  dell'osservanza  delle  prescrizioni  contenute nel
presente decreto in quanto immediatamente applicabili.
  Le  disposizioni  di cui ai due precedenti commi si applicano, fino
all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'art. 6,
lettera   f),  anche  a  chiunque  intenda  effettuare  attivita'  di
smaltimento  dei  rifiuti  per  le  quali  e'  previsto  il  rilascio
dell'autorizzazione.