Art. 32. Sono fatte salve le previgenti disposizioni e prescrizioni adottate dalle regioni e dagli enti locali in quanto compatibili con le norme del presente decreto, anche se piu' restrittive in funzione degli obiettivi dei piani regionali. Sino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui all'art. 6, lettera f), i soggetti di cui all'art. 31, primo comma, devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, della situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistenti. Ai contravventori all'obbligo di cui al comma precedente si applica la pena prevista all'art. 31, terzo comma.