Art. 32.

  Sono fatte salve le previgenti disposizioni e prescrizioni adottate
dalle  regioni e dagli enti locali in quanto compatibili con le norme
del  presente  decreto,  anche  se piu' restrittive in funzione degli
obiettivi dei piani regionali.
  Sino  all'entrata  in  vigore  della  normativa  regionale  di  cui
all'art.  6,  lettera f), i soggetti di cui all'art. 31, primo comma,
devono   adottare   tutte   le   misure   necessarie  ad  evitare  un
deterioramento, anche temporaneo, della situazione igienico-sanitaria
ed ambientale preesistenti.
  Ai contravventori all'obbligo di cui al comma precedente si applica
la pena prevista all'art. 31, terzo comma.