Art. 33.

  Per la prima applicazione le competenze di cui allo art. 4, lettere
b), d), e), f), g), sono esercitate entro il 31 dicembre 1983.
  Le  competenze  di  cui  all'art.  6,  lettere  a),  b),  f),  sono
esercitate   entro   18   mesi   a   decorrere   dall'emanazione  dei
provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma.
  Le  regioni  stabiliscono  il  termine  entro cui gli impianti e le
attrezzature  esistenti  debbono adeguarsi alle disposizioni previste
dal presente decreto.
  Tale termine non potra', comunque, superare il 31 dicembre 1986.