Art. 33. Per la prima applicazione le competenze di cui allo art. 4, lettere b), d), e), f), g), sono esercitate entro il 31 dicembre 1983. Le competenze di cui all'art. 6, lettere a), b), f), sono esercitate entro 18 mesi a decorrere dall'emanazione dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma. Le regioni stabiliscono il termine entro cui gli impianti e le attrezzature esistenti debbono adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto. Tale termine non potra', comunque, superare il 31 dicembre 1986.