Art. 34. 
 
  Per lo svolgimento dei compiti e delle  attribuzioni  di  cui  alla
presente  legge  e'  istituito  presso  il  Ministero  della   marina
mercantile un Ispettorato centrale per la difesa del mare. 
  Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento, alle dirette
dipendenze  del  Ministro  della  marina   mercantile,   nonche'   di
coordinamento a livello  nazionale  e  locale  dei  servizi  indicati
all'articolo 2; esso adempie inoltre a tutte le altre  competenze  in
atto attribuite al Ministero della marina mercantile  in  materia  di
inquinamento e difesa del mare. 
  Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi di
cui all'articolo 3 sono istituite sezioni tecniche per lo svolgimento
in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato;  tali  sezioni
operano nell'ambito dei compartimenti marittimi e sono  alle  dirette
dipendenze dei capi compartimento. 
  L'Ispettorato e' articolato in due divisioni; ad esso  e'  preposto
un dirigente generale dei  ruoli  dell'amministrazione  della  marina
mercantile; alle due divisioni  sono  preposti  primi  dirigenti  dei
ruoli dell'amministrazione stessa. Alle sezioni tecniche locali  sono
preposti ispettori  in  possesso  di  laurea  con  qualifica  tecnica
dell'VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della  legge  11
luglio 1980, n. 312. 
  In relazione a quanto previsto dai  precedenti  commi,  la  tabella
XVII di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno
1972, n. 748, e' sostituita dalla tabella "B" allegata alla  presente
legge; inoltre i ruoli organici del Ministero della marina mercantile
sono incrementati di 14 unita'  nell'VIII  livello  delle  qualifiche
funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312,  58  unita'  nel
VII livello, 42 unita' nel VI livello, 25 unita' nel V  livello,  296
unita' nel IV livello, 89 unita nel III livello e 66  unita'  nel  II
livello. 
  Per tutto quanto attiene alle  esigenze  della  protezione  civile,
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare assume le  funzioni  di
componente del servizio nazionale della protezione civile. 
  1 profili professionali di tali qualifiche saranno  determinati  ai
sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980,  n.  312;  in  tale
sede si terra' conto  anche  delle  necessita'  di  formazione  degli
equipaggi dei mezzi disinquinanti, nonche' di  copertura  delle  sedi
delle delegazioni di spiaggia attualmente vacanti. 
  L'aumento  di  organico  di  cui  al  presente  articolo  ha  luogo
gradualmente nell'arco di  quattro  anni  a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  Entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  il
Ministro della marina mercantile provvedera', con proprio decreto, ad
emanare, in attesa degli adempimenti di  cui  alla  legge  11  luglio
1980, n. 312, le  norme  regolamentari  per  il  funzionamento  degli
uffici  centrali  e  periferici  dell'amministrazione  della   marina
mercantile,  stabilendo   altresi',   nell'ambito   delle   dotazioni
organiche  complessive  dell'amministrazione  medesima,   le   piante
organiche dei suddetti uffici. 
  Alla copertura dei nuovi posti si provvedera'  con  l'utilizzazione
del personale disponibile degli enti pubblici disciolti  in  possesso
di adeguate competenze professionali; in carenza di  detto  personale
verranno  banditi  pubblici  concorsi  circoscrizionali,   applicando
l'articolo 6 dei decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
1970, n. 1077.