Art. 34. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla presente legge e' istituito presso il Ministero della marina mercantile un Ispettorato centrale per la difesa del mare. Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina mercantile, nonche' di coordinamento a livello nazionale e locale dei servizi indicati all'articolo 2; esso adempie inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare. Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi di cui all'articolo 3 sono istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato; tali sezioni operano nell'ambito dei compartimenti marittimi e sono alle dirette dipendenze dei capi compartimento. L'Ispettorato e' articolato in due divisioni; ad esso e' preposto un dirigente generale dei ruoli dell'amministrazione della marina mercantile; alle due divisioni sono preposti primi dirigenti dei ruoli dell'amministrazione stessa. Alle sezioni tecniche locali sono preposti ispettori in possesso di laurea con qualifica tecnica dell'VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, la tabella XVII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituita dalla tabella "B" allegata alla presente legge; inoltre i ruoli organici del Ministero della marina mercantile sono incrementati di 14 unita' nell'VIII livello delle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 58 unita' nel VII livello, 42 unita' nel VI livello, 25 unita' nel V livello, 296 unita' nel IV livello, 89 unita nel III livello e 66 unita' nel II livello. Per tutto quanto attiene alle esigenze della protezione civile, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare assume le funzioni di componente del servizio nazionale della protezione civile. 1 profili professionali di tali qualifiche saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312; in tale sede si terra' conto anche delle necessita' di formazione degli equipaggi dei mezzi disinquinanti, nonche' di copertura delle sedi delle delegazioni di spiaggia attualmente vacanti. L'aumento di organico di cui al presente articolo ha luogo gradualmente nell'arco di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile provvedera', con proprio decreto, ad emanare, in attesa degli adempimenti di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, le norme regolamentari per il funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della marina mercantile, stabilendo altresi', nell'ambito delle dotazioni organiche complessive dell'amministrazione medesima, le piante organiche dei suddetti uffici. Alla copertura dei nuovi posti si provvedera' con l'utilizzazione del personale disponibile degli enti pubblici disciolti in possesso di adeguate competenze professionali; in carenza di detto personale verranno banditi pubblici concorsi circoscrizionali, applicando l'articolo 6 dei decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.