Art. 39.

  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore della presente legge, con
decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile,  di concerto con i
Ministri  dei lavori pubblici e del tesoro, e' approvato il programma
quadriennale  di  potenziamento  delle  infrastrutture  logistiche ed
operative  delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici
della  marina  mercantile  al  fine  di  adeguarli  ai  nuovi compiti
previsti  dalla  presente  legge  nonche'  alle  nuove  dotazioni  di
personale.
  Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione
del  suddetto  programma, delle procedure di cui all'articolo 7 della
legge 23 gennaio 1974, n. 15.