Art. 39. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, e' approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge nonche' alle nuove dotazioni di personale. Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione del suddetto programma, delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15.