Art. 40.

  All'onere di lire 32.000 milioni, derivante dall'applicazione della
presente  legge  per l'anno 1982, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo
alla voce "Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio
di soccorso in mare e vigilanza sulle attivita' economiche sottoposte
alla giurisdizione italiana".
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.