ART. 27.

  Per  effetto  dell'adozione  l'adottato acquista lo stato di figlio
legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
  Se  l'adozione  e' disposta nei confronti della moglie separata, ai
sensi  dell'articolo  25,  quinto comma, l'adottato assume il cognome
della famiglia di lei.
  Con  l'adozione  cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia
d'origine, salvi i divieti matrimoniali.