Art. 63. 
                    Comunicazione di atti e notizie 
 
    1. I soggetti di cui all'art.  10  e  i  dirigenti  dei  pubblici
uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del  registro  le
notizie  occorrenti  ai  fini  dell'applicazione,   dell'imposta.   I
pubblici ufficiali, di cui all'art.  10,  lettere  b)  e  c),  devono
inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro  registri  e
copie degli atti da loro conservati. 
    2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi 
  all'originale, devono essere trasmessi gratuitamente entro otto 
  giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu'
breve. 
    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai 
  testamenti. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/05/1986,  n.  108
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.