Art. 65. 
               Divieti relativi agli atti non registrati 
 
    1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non 
  soggetti a registrazione in termine  fisso  da  loro  formati,  ne'
  allegare agli stessi, ne' ricevere in deposito, ne' assumere a base
  dei loro provvedimenti, atti soggetti a  registrazione  in  termine
  fisso non registrati. 
    2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti 
  pubblici territoriali e dei  rispettivi  organi  di  controllo  non
  possono  ricevere  in  deposito  ne  assumere  a  base   dei   loro
  provvedimenti atti soggetti a registrazione in  termine  fisso  non
  registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla  lettera
  e) del comma 2 dell'art. 66. 
    3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito 
  atti soggetti a registrazione in caso d'uso  e  assumere  gli  atti
  depositati  a  base  dei  loro  provvedimenti,  ma  sono  tenuti  a
  trasmettere gli atti stessi in originale  o  in  copia  autenticata
  all'ufficio del registro ai fini della registrazione d'ufficio. 
    4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, 
  artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti  alla  tenuta  di
  albi  previsti  dalle   vigenti   leggi   non   possono   procedere
  all'iscrizione di societa' nell'anagrafe delle ditte o  negli  albi
  se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la
  costituzione della societa'. 
    5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice 
  civile per  gli  atti  da  trascrivere  o  iscrivere  nei  registri
  immobiliari. 
    6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti 
  allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali,  o
  comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e  arbitri,  ne'  per
  quelli  indicati  nei  provvedimenti  giurisdizionali  o  nei  lodi
  arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale  e'
  emesso in base  a  tali  atti,  questi  devono  essere  inviati  in
  originale  o  in  copia  autenticata  al  competente  ufficio   del
  registro, insieme con il provvedimento, a cura  del  cancelliere  o
  del segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere  della
  pretura  presso  la  quale  e'  stato  depositato  ai  fini   della
  dichiarazione di esecutivita'; in questo caso gli atti in  base  ai
  quali  e'  stato  emesso  il  lodo  devono  essere  depositati   in
  cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo. 
    7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti 
  giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla  tabella,
  devono  essere  inviati  all'ufficio  del  registro,  a  cura   del
  cancelliere o del segretario, entro trenta  giorni  dalla  data  di
  pubblicazione degli stessi. 
 
          Nota all'art. 65:
            Il  testo degli articoli 2669 e 2836 del codice civile e'
          il seguente:
            "Art.   2669   (Trascrizione   anteriore   al   pagamento
          dell'imposta  di  registro).  - La trascrizione puo' essere
          domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta
          di  registro  a  cui e' soggetto il titolo, se si tratta di
          atto   pubblico   ricevuto   nello   Stato  o  di  sentenza
          pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato.
            In  tal  caso  pero'  il  richiedente  deve presentare al
          conservatore,  oltre  la  nota indicata dall'art. 2659, una
          copia  della  medesima,  la quale, a cura del conservatore,
          deve    essere    vidimata   e   trasmessa   immediatamente
          all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta".
            "Art.  2836  (Iscrizione  in  base  ad  atto pubblico o a
          sentenza).  -  Se  il titolo per l'iscrizione risulta da un
          atto  pubblico  ricevuto nello Stato o da una sentenza o da
          altro  provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve
          presentare copia del titolo.
            Se  non,  e' stata ancora pagata l'imposta di registro si
          osservano le disposizioni dell'art. 2669".