Art. 66. 
  Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati 
 
    1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono 
  rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a 
  registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo 
  dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi 
  della  registrazione,  compreso   l'ammontare   dell'imposta,   con
apposita attestazione da loro sottoscritta. 
    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: 
      a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri 
  provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali 
  giudiziari  e  dagli  uscieri,  che   siano   rilasciati   per   la
prosecuzione del giudizio; 
      b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento 
  giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65; 
      c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o 
  iscrizione nei registri immobiliari; 
      d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od 
  omologazione; 
      e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per 
  legge a depositare presso pubblici uffici. 
    3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, 
  sulla copia o sull'estratto rilasciati  prima  della  registrazione
l'indicazione dell'uso.