Art. 67.
          Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

    1.  I  soggetti  indicati  nell'art.  10, lettere b) e c), i capi
  delle   amministrazioni   pubbliche   ed   ogni  altro  funzionario
  autorizzato  alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un
  apposito  repertorio  tutti  gli  atti  del loro ufficio soggetti a
  registrazione in termine fisso.
    2.  Gli  atti  devono  essere  annotati sul repertorio giorno per
  giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero
  con   l'indicazione   della   data   e   del   luogo   dell'atto  o
  dell'autenticazione,  delle generalita' e del domicilio o residenza
  delle   parti,  della  natura  e  del  contenuto  dell'atto  e  del
  corrispettivo  pattuito.  A  margine dell'annotazione devono essere
  indicati gli estremi della registrazione.
    3.  Negli  uffici  amministrativi, nei quali piu' funzionari sono
  incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un
  solo  repertorio,  salva  espressa  autorizzazione della competente
  intendenza di finanza.
    4.  I  fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
  numerati  e  vidimati  dal pretore competente per territorio, salvo
  per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.