Art. 68. 
                      Controllo del repertorio 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo a
ciascun quadrimestre solare  nei  giorni  indicati  dall'ufficio  del
registro  competente  per  territorio,   presentare   il   repertorio
all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta. 
  2. L'ufficio del registro, dopo  aver  controllato  la  regolarita'
della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in  esso
iscritti, nonche' la corrispondenza degli  estremi  di  registrazione
ivi annotati con le risultanze dei  registri  di  formalita'  di  cui
all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e  tutte  le
notizie utili, appone  il  proprio  visto  dopo  l'ultima  iscrizione
indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti  o
dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione. 
  3. L'ufficio non puo'  trattenere  il  repertorio  oltre  il  terzo
giorno non festivo successivo a quello di presentazione.