Art. 23.

  1.  Ai  fini di quanto stabilito dagli articoli 28, quinto comma, e
34  della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonche' dagli articoli 33,
secondo  comma,  e  40,  primo comma, della medesima legge cosi' come
modificati  dai successivi articoli 29, 38 e 39 della presente legge,
le norme previste per i ruoli speciali sono estese anche al Corpo del
genio   aeronautico,   ruolo  assistenti  tecnici,  ed  al  Corpo  di
commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.
 
          Note all'art. 23:
            Il  testo del quinto comma dell'art. 28 del secondo comma
          dell'art.  33  e  dell'art. 34 della legge n. 574/1980 (per
          l'argomento  della  legge  v.  nelle note dell'art. 2 e' il
          seguente:
            "Art.   28,   quinto   comma.  -  I  colonnelli  e  gradi
          corrispondenti     dell'Esercito,     della     Marina    e
          dell'Aeronautica  appartenenti  ai  ruoli  speciali restano
          comunque  in  servizio,  anche  in  soprannumero  al numero
          chiuso,  fino  al  limite  d'eta'  previsto per il grado di
          tenente colonnello dello stesso ruolo.
            "Art.  33,  secondo  comma.  -  1 periodi di comando o di
          attribuzioni    specifiche    da    effettuare    ai   fini
          dell'avanzamento  per  gli  ufficiali  dei  ruoli  speciali
          dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica e previsti
          dalle norme vigenti sono validi sino al 31 dicembre 1984 la
          proroga  del  termine  per  gli  ufficiali  della  Marina e
          dell'Aeronautica  v.  gli  articoli 38 e 39 della legge qui
          pubblicata].
            "Art.  34.  -  Gli  ufficiali  dei  ruoli  speciali  e di
          complemento  dei  ruoli ad esaurimento, di cui al titolo IV
          della presenta legge, che non usufruiscano della promozione
          prevista  dalla  legge  22 luglio 1971, n. 536 e successive
          modificazioni,  sono  promossi al grado superiore una volta
          collocati  in  ausiliaria, nella riserva o nella riserva di
          complemento  anche  oltre il grado massimo stabilito per il
          ruolo da cui provengono.
            Per  il  testo vigente del primo comma dell'art. 40 della
          legge n. 574/1980, art. 29 della legge qui pubblicata.