Art. 23. 1. Ai fini di quanto stabilito dagli articoli 28, quinto comma, e 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonche' dagli articoli 33, secondo comma, e 40, primo comma, della medesima legge cosi' come modificati dai successivi articoli 29, 38 e 39 della presente legge, le norme previste per i ruoli speciali sono estese anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ed al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.
Note all'art. 23: Il testo del quinto comma dell'art. 28 del secondo comma dell'art. 33 e dell'art. 34 della legge n. 574/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note dell'art. 2 e' il seguente: "Art. 28, quinto comma. - I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli speciali restano comunque in servizio, anche in soprannumero al numero chiuso, fino al limite d'eta' previsto per il grado di tenente colonnello dello stesso ruolo. "Art. 33, secondo comma. - 1 periodi di comando o di attribuzioni specifiche da effettuare ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e previsti dalle norme vigenti sono validi sino al 31 dicembre 1984 la proroga del termine per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica v. gli articoli 38 e 39 della legge qui pubblicata]. "Art. 34. - Gli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, di cui al titolo IV della presenta legge, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono. Per il testo vigente del primo comma dell'art. 40 della legge n. 574/1980, art. 29 della legge qui pubblicata.