Art. 24. 1. Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' prorogato fino al 31 dicembre 1988. 2. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, gia' prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di eta' nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come prorogate dai successivi articoli 38 e 39, e le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli delle tre Forze armate, si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza agli effetti del trattamento economico dal 1 gennaio 1985: gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, qualora per effetto degli stessi articoli non abbiano a loro volta gia' conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianita' assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o di maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni. Tale norma si applica una sola volta per l'avanzamento a maggiore o a tenente colonnello. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in ruolo. 4. Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianita' di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialita' corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo arcicolo 37 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianita' di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento. 5. Le proroghe disposte con il presente articolo hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.
Note all'art. 24: Per opportuna conoscenza si riportano il primo e il secondo comma dell'art. 13 della legge n. 574/1980: "istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo del Corpo tecnico che sostituisce, riunendoli, i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria, della trasmissione e geografico. I quadri della tabella n. I annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, relativi ai suddetti ruoli sono sostituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della presente legge. Quest'ultimo quadro mantiene validita' sino a 31 dicembre 1984. Si riporta altresi' l'allegato B della legge n. 574/1980: ALLEGATO B ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il primo comma dell'art. 33 della legge n. 574/1980, prevede, transitoriamente, che i limiti di eta' per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti. L'art. 24 della legge n. 574/1980 ha dettato, in via transitoria, norme piu' favorevoli per l'avanzamento di capitani di corvetta e dei tenenti di vascello di ciascun ruolo normale dei vari corpi della Marina militare. L'art. 25 della legge n. 574/1980, ha favorito, in via transitoria, l'avanzamento dei maggiori e dei capitani dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale - del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, chimici e fisici - del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissari - e del Corpo sanitario aeronautico - ruolo ufficiali medici - v. anche nelle note all'art. 2 della legge che qui si pubblica. L'art. 28 della legge n. 574/1980, ha favorito in via transitoria, l'avanzamento dei maggiori e capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. L'art. 29 della legge n. 574/1980, ha favorito in via transitoria, l'avanzamento dei capitani di corvetta e dei tenenti di vascello di ciascun ruolo speciale dei vari corpi della Marina militare. L'art. 30 della legge n. 574/1980 (come combinato con l'ultimo comma dell'art. 25 della stessa legge), ha favorito, in via transitoria, l'avanzamento dei maggiori e capitani dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale e ruolo servizi provenienti dal complemento o dai sottufficiali - del corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici - e del corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.