Art. 24. 
 
  1. Il termine  del  31  dicembre  1984  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e'  prorogato
fino al 31 dicembre 1988. 
  2. Il termine del periodo  transitorio  indicato  nel  primo  comma
dell'articolo  33  della  legge  20  settembre  1980,  n.  574,  gia'
prorogato dall'articolo 3 della legge 10  maggio  1983,  n.  186,  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988.  La  presente  norma  si
applica anche nei confronti degli ufficiali  che  hanno  lasciato  il
servizio per raggiunti limiti di eta' nel periodo  intercorrente  tra
il 31 dicembre 1984 e la data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  3. Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge  20  settembre
1980, n. 574, come prorogate dai successivi articoli 38 e  39,  e  le
norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della  predetta  legge,  nelle
differenti progressioni di carriera  previste  nei  ruoli  delle  tre
Forze armate, si continuano ad applicare fino al  31  dicembre  1988,
con  la  seguente  modifica  avente  decorrenza  agli   effetti   del
trattamento economico dal 1 gennaio 1985:  gli  ufficiali  scavalcati
nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25,  28,
29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574,  qualora  per  effetto
degli stessi articoli non abbiano a loro  volta  gia'  conseguito  il
grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali  transitati  nel
servizio permanente effettivo  in  anni  precedenti,  all'atto  della
promozione al grado superiore assumono,  agli  effetti  giuridici  ed
economici, un'anzianita' assoluta  di  grado  corrispondente  ad  una
permanenza teorica nel grado di capitano o di maggiore ridotta  nella
misura  necessaria  per  ripristinare  la  loro  posizione  in  ruolo
rispetto a quella dell'ultimo ufficiale  che  li  ha  scavalcati,  ma
comunque non superiore a due anni. Tale norma  si  applica  una  sola
volta per l'avanzamento a maggiore o a tenente colonnello.  Le  norme
di cui al presente comma si applicano in modo da  non  dare  comunque
luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in ruolo. 
  4. Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle
norme della presente legge, sarebbero  promossi  al  grado  superiore
dopo i pari grado appartenenti ai  ruoli  ad  esaurimento  ed  aventi
uguale anzianita' di servizio da ufficiale, sono  comunque  promossi,
sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialita'  corrispondenti,
anche in deroga alle norme di cui al  successivo  arcicolo  37  della
presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30  della  legge  20
settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del  compimento
dell'anzianita' di servizio prevista per gli ufficiali dei  ruoli  ad
esaurimento. 
  5. Le proroghe disposte con  il  presente  articolo  hanno  effetto
dalle rispettive scadenze dei termini prorogati. 
 
          Note all'art. 24:
            Per  opportuna  conoscenza  si  riportano  il  primo e il
          secondo comma dell'art. 13 della legge n. 574/1980:
            "istituito,  tra  i  ruoli  degli  ufficiali  in servizio
          permanente  effettivo  dell'Esercito,  il  ruolo  del Corpo
          tecnico  che  sostituisce,  riunendoli, i ruoli dei servizi
          tecnici di artiglieria, della trasmissione e geografico.
            I  quadri  della  tabella  n.  I  annessa  alla  legge 12
          novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, relativi
          ai  suddetti ruoli sono sostituiti, alla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, dal quadro - ruolo del Corpo
          tecnico  -  riportato nell'allegato B della presente legge.
          Quest'ultimo  quadro  mantiene validita' sino a 31 dicembre
          1984.
            Si riporta altresi' l'allegato B della legge n. 574/1980:

                                  ALLEGATO B

          ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

            Il  primo  comma  dell'art.  33  della legge n. 574/1980,
          prevede,  transitoriamente,  che  i  limiti  di eta' per la
          cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni
          e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e
          ad    esaurimento    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica sono uguali a quelli vigenti per i tenenti
          colonnelli e gradi corrispondenti.
            L'art.  24  della  legge  n.  574/1980 ha dettato, in via
          transitoria,  norme  piu'  favorevoli  per l'avanzamento di
          capitani  di  corvetta e dei tenenti di vascello di ciascun
          ruolo normale dei vari corpi della Marina militare.
            L'art.  25  della  legge n. 574/1980, ha favorito, in via
          transitoria,  l'avanzamento  dei  maggiori  e  dei capitani
          dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale - del Corpo
          del genio aeronautico - ruolo ingegneri, chimici e fisici -
          del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissari -
          e  del Corpo sanitario aeronautico - ruolo ufficiali medici
          -  v.  anche  nelle  note all'art. 2 della legge che qui si
          pubblica.
            L'art.  28  della  legge  n. 574/1980, ha favorito in via
          transitoria,  l'avanzamento  dei  maggiori  e  capitani del
          ruolo  speciale  unico  delle Armi di fanteria, cavalleria,
          artiglieria e genio.
            L'art.  29  della  legge  n. 574/1980, ha favorito in via
          transitoria,  l'avanzamento  dei capitani di corvetta e dei
          tenenti  di  vascello  di  ciascun  ruolo speciale dei vari
          corpi della Marina militare.
            L'art.  30  della  legge  n. 574/1980 (come combinato con
          l'ultimo   comma  dell'art.  25  della  stessa  legge),  ha
          favorito,  in via transitoria, l'avanzamento dei maggiori e
          capitani dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale e
          ruolo   servizi   provenienti   dal   complemento   o   dai
          sottufficiali  -  del  corpo  del genio aeronautico - ruolo
          assistenti   tecnici   -   e  del  corpo  di  commissariato
          aeronautico - ruolo amministrazione.