Art. 25. 1. L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' sostituito dai seguenti: "Per l'anno 1985: a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e' pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore e' stabilito in 13 unita', fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico ha luogo ad anzianita'. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado; c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianita'. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente comma, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - compreso nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di capitano puo' essere compiuto per la meta' nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1 gennaio 1985".
Nota all'art. 25: Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 574/1980, e' il seguente: "Art. 17. - I tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio permanente dei sei Servizi tecnici, sono trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico alla data del 31 dicembre 1984 secondo le norme degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, salvo quanto stabilito nei due seguenti commi. I tenenti colonnelli idonei e non iscritti in quadro sono iscritti nel ruolo unico con precedenza su quelli mai valutati e, qualora abbiano anzianita' assoluta inferiore a questi ultimi, acquisiscono, ai soli fini giuridici, l'anzianita' assoluta precedente di un giorno quella del piu' anziano pari grado in ruolo mai valutato. I tenenti colonnelli aventi anzianita' di grado 1 gennaio 1981 ai sensi della lettera b) del successivo quinto comma sono iscritti nel ruolo del Corpo tecnico dando la precedenza agli ufficiali che avevano nei rispettivi ruoli una maggiore anzianita' assoluta nel grado di maggiore. All'entrata in vigore della presente legge: a) i tenenti colonnelli ed i maggiori dei Servizi tecnici la cui permanenza nei gradi di ufficiale inferiore nel servizio permanente effettivo sia stata pari o superiore a 16 anni, salvo i casi di detrazione d'anzianita' o di ritardi di carriera, assumono, ai soli effetti giuridici, anzianita' assoluta conseguente ad una permanenza teorica nei gradi anzidetti ridotta di un anno. In ogni caso i suddetti ufficiali non possono sopravanzare gli ufficiali aventi pari o maggiore anzianita' di spalline e i tenenti colonnelli dello stesso ruolo gia' valutati; b) i capitani in servizio permanente dei Servizi tecnici acquisiscono, ai soli effetti giuridici, anzianita' assoluta conseguente ad una permanenza di 4 anni nel grado di tenente, salvo i casi di detrazione di anzianita' o di ritardi di carriera. Gli ufficiali reclutati nel grado di tenente tra i giovani in possesso di laurea che richiede un ciclo quinquennale di studi universitari, se idonei per l'avanzamento sono promossi capitani al compimento del terzo anno di permanenza nel grado di tenente. Per gli anni 1981, 1982, 1983 e 1984: a) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei Servizi tecnici sono indicati nell'allegato C della presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) l'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado; le promozioni, comunque, non possono decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1981. I maggiori che all'entrata in vigore della presente legge abbiano gia' maturato o acquisito, in applicazione delle norme stabilite nel precedente quarto comma, quattro o piu' anni di grado vengono promossi conferendo loro nel grado di tenente colonnello anzianita' corrispondente al 10 gennaio 1981; c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianita'. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado. Per i suddetti anni, le promozioni a colonnello degli ufficiali dei sei servizi tecnici sono attribuite alla data del 31 dicembre di ogni anno e gli ufficiali dei diversi servizi promossi al grado di colonnello sono iscritti nel ruolo del Corpo tecnico secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni. Per l'anno 1985: a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e' pari a 1113 di tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore e' stabilito in 13 unita', fermi restando i contingenti massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico ha luogo ad anzianita'. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado; c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianita'. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente comma, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - compreso nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di capitano puo' essere compiuto per la meta' nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1 gennaio 1985.