Art. 25.

  1.  L'ultimo  comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, e' sostituito dai seguenti:
  "Per l'anno 1985:
    a)  l'aliquota  di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio
permanente  effettivo  del  Corpo  tecnico e' pari a 1/13 dei tenenti
colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre
1984.  Per  lo  stesso  anno  il  numero  delle  promozioni  al grado
superiore  e'  stabilito  in  13 unita', fermi restando i contingenti
massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
    b)  l'avanzamento  dei  maggiori in servizio permanente effettivo
del Corpo tecnico ha luogo ad anzianita'. Essi sono valutati dopo che
abbiano  compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono
promossi  con anzianita' corrispondente al compimento di quattro anni
di permanenza nel grado;
    c)  l'avanzamento  dei capitani ha luogo ad anzianita'. Essi sono
valutati  dopo  che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado
e,   se  idonei,  sono  promossi  con  anzianita'  corrispondente  al
compimento di sette anni di permanenza nel grado.
    I   periodi  minimi  di  attribuzioni  specifiche  richiesti  per
l'avanzamento  degli  ufficiali,  di  cui  al  precedente comma, sono
quelli  indicati  nel  quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - compreso
nell'allegato  B  della  presente  legge.  Il periodo di attribuzioni
specifiche previsto per il grado di capitano puo' essere compiuto per
la  meta'  nel  grado  di  maggiore.  Le  aliquote di valutazione dei
tenenti   colonnelli,   dei  maggiori  e  dei  capitani  in  servizio
permanente  effettivo del Corpo tecnico vengono determinate alla data
del 1 gennaio 1985".
 
          Nota all'art. 25:
            Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 574/1980, e'
          il seguente:
            "Art. 17. - I tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani
          in  servizio  permanente  dei  sei  Servizi  tecnici,  sono
          trasferiti  nel  ruolo  del  Corpo tecnico alla data del 31
          dicembre  1984  secondo le norme degli articoli 8 e 9 della
          legge  10  aprile  1954, n. 113 e successive modificazioni,
          salvo quanto stabilito nei due seguenti commi.
            I tenenti colonnelli idonei e non iscritti in quadro sono
          iscritti  nel  ruolo  unico  con  precedenza  su quelli mai
          valutati e, qualora abbiano anzianita' assoluta inferiore a
          questi   ultimi,  acquisiscono,  ai  soli  fini  giuridici,
          l'anzianita'  assoluta  precedente  di un giorno quella del
          piu' anziano pari grado in ruolo mai valutato.
            I tenenti colonnelli aventi anzianita' di grado 1 gennaio
          1981  ai sensi della lettera b) del successivo quinto comma
          sono   iscritti  nel  ruolo  del  Corpo  tecnico  dando  la
          precedenza  agli ufficiali che avevano nei rispettivi ruoli
          una maggiore anzianita' assoluta nel grado di maggiore.
            All'entrata in vigore della presente legge:
              a)  i  tenenti  colonnelli  ed  i  maggiori dei Servizi
          tecnici  la cui permanenza nei gradi di ufficiale inferiore
          nel   servizio   permanente  effettivo  sia  stata  pari  o
          superiore   a   16   anni,   salvo  i  casi  di  detrazione
          d'anzianita'  o  di  ritardi di carriera, assumono, ai soli
          effetti  giuridici,  anzianita' assoluta conseguente ad una
          permanenza  teorica nei gradi anzidetti ridotta di un anno.
          In  ogni caso i suddetti ufficiali non possono sopravanzare
          gli ufficiali aventi pari o maggiore anzianita' di spalline
          e i tenenti colonnelli dello stesso ruolo gia' valutati;
              b)  i  capitani  in  servizio  permanente  dei  Servizi
          tecnici acquisiscono, ai soli effetti giuridici, anzianita'
          assoluta  conseguente ad una permanenza di 4 anni nel grado
          di  tenente,  salvo i casi di detrazione di anzianita' o di
          ritardi  di  carriera. Gli ufficiali reclutati nel grado di
          tenente tra i giovani in possesso di laurea che richiede un
          ciclo  quinquennale  di  studi  universitari, se idonei per
          l'avanzamento  sono  promossi  capitani  al  compimento del
          terzo anno di permanenza nel grado di tenente.
            Per gli anni 1981, 1982, 1983 e 1984:
              a)  le  aliquote  di  valutazione  e  il  numero  delle
          promozioni  al  grado  superiore dei tenenti colonnelli dei
          Servizi   tecnici   sono  indicati  nell'allegato  C  della
          presente  legge,  fermi  restando  i  numeri massimi di cui
          all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
              b)  l'avanzamento  dei maggiori ha luogo ad anzianita'.
          Essi  sono  valutati  dopo che abbiano compiuto tre anni di
          permanenza  nel  grado  e,  se  idonei,  sono  promossi con
          anzianita'  corrispondente al compimento di quattro anni di
          permanenza  nel grado; le promozioni, comunque, non possono
          decorrere  da  data anteriore al 1 gennaio 1981. I maggiori
          che all'entrata in vigore della presente legge abbiano gia'
          maturato o acquisito, in applicazione delle norme stabilite
          nel  precedente  quarto comma, quattro o piu' anni di grado
          vengono  promossi  conferendo  loro  nel  grado  di tenente
          colonnello anzianita' corrispondente al 10 gennaio 1981;
              c)  l'avanzamento  dei capitani ha luogo ad anzianita'.
          Essi  sono  valutati  dopo che abbiano compiuto sei anni di
          permanenza  nel  grado  e,  se  idonei,  sono  promossi con
          anzianita'  corrispondente  al  compimento di sette anni di
          permanenza nel grado.
            Per  i  suddetti  anni,  le promozioni a colonnello degli
          ufficiali dei sei servizi tecnici sono attribuite alla data
          del  31  dicembre  di ogni anno e gli ufficiali dei diversi
          servizi  promossi  al grado di colonnello sono iscritti nel
          ruolo  del  Corpo  tecnico  secondo  l'ordine di precedenza
          stabilito  dall'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e
          successive modificazioni.
            Per l'anno 1985:
              a)  l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in
          servizio  permanente  effettivo del Corpo tecnico e' pari a
          1113  di  tenenti  colonnelli  non  ancora  valutati  e dei
          maggiori  in  ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno
          il  numero delle promozioni al grado superiore e' stabilito
          in  13  unita', fermi restando i contingenti massimi di cui
          all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
              b)  l'avanzamento  dei  maggiori in servizio permanente
          effettivo  del  Corpo  tecnico ha luogo ad anzianita'. Essi
          sono  valutati  dopo  che  abbiano  compiuto  tre  anni  di
          permanenza  nel  grado  e,  se  idonei,  sono  promossi con
          anzianita'  corrispondente al compimento di quattro anni di
          permanenza nel grado;
              c)  l'avanzamento  dei capitani ha luogo ad anzianita'.
          Essi  sono  valutati  dopo che abbiano compiuto sei anni di
          permanenza  nel  grado  e,  se  idonei,  sono  promossi con
          anzianita'  corrispondente  al  compimento di sette anni di
          permanenza nel grado.
            I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per
          l'avanzamento  degli ufficiali, di cui al precedente comma,
          sono  quelli  indicati  nel  quadro  IV  -  ruolo del Corpo
          tecnico - compreso nell'allegato B della presente legge. Il
          periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di
          capitano  puo'  essere  compiuto  per la meta' nel grado di
          maggiore.   Le   aliquote   di   valutazione   dei  tenenti
          colonnelli,   dei  maggiori  e  dei  capitani  in  servizio
          permanente  effettivo del Corpo tecnico vengono determinate
          alla data del 1 gennaio 1985.