Art. 26. 1. All'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' aggiunto il seguente comma: "Ai sottotenenti, gia' in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati fra giovani che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facolta' di ingegneria e che sono stati ammessi, mediante concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente".
Nota all'art. 26: Il testo vigente dell'art. 19 della legge n. 574/1980 e' il seguente: "Art. 19. - L'avanzamento dei sottotenenti in servizio permanente del Corpo tecnico ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado. I sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. Qualora il giudizio di non idoneita' sia dovuto all'insoddisfacente andamento degli studi universitari, le autorita' gerarchiche possono proporre al Ministro che i citati ufficiali siano mantenuti in servizio. Ove la proposta sia accolta, gli ufficiali sono trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado; se nel suddetto ruolo non esistono vacanze, i trasferimenti sono effettuati in soprannumero e le eccedenze saranno assorbite al verificarsi delle prime vacanze. Ai sottotenenti, gia' in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati fra i giovani che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facolta' di ingegneria e che sono stati ammessi mediante concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente.