Art. 26. 
 
  1. All'articolo 19 della  legge  20  settembre  1980,  n.  574,  e'
aggiunto il seguente comma: 
  "Ai sottotenenti, gia' in servizio alla data del  9  ottobre  1980,
reclutati fra giovani che hanno sostenuto con  esito  favorevole  gli
esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso  di
studi della facolta' di ingegneria e che sono stati ammessi, mediante
concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata
non  inferiore  ad  un  anno  in  svolgimento  presso  la  scuola  di
applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per  la
promozione al grado di tenente". 
 
          Nota all'art. 26:
            Il  testo vigente dell'art. 19 della legge n. 574/1980 e'
          il seguente:
            "Art.  19.  -  L'avanzamento dei sottotenenti in servizio
          permanente del Corpo tecnico ha luogo ad anzianita'.
            Detti  ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che
          abbiano  compiuto  due  anni  di permanenza nel grado e, se
          idonei,  sono  promossi  con anzianita' corrispondente alla
          data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
            I  sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono
          nuovamente  valutati  dopo  che sia trascorso un anno dalla
          data  sotto  la  quale  fu  pronunciato  il giudizio di non
          idoneita'  e,  se  idonei,  sono  promossi  con  anzianita'
          corrispondente    alla   data   del   giudizio   definitivo
          favorevole.
            Se  giudicati  ancora  non  idonei all'avanzamento, detti
          ufficiali  cessano dal servizio permanente e sono collocati
          nella   categoria  del  congedo  che  ad  essi  compete  in
          applicazione  dell'art.  46  della legge 10 aprile 1954, n.
          113 e successive modificazioni, con decorrenza comunque non
          anteriore  alla  data  di compimento della ferma contratta.
          Qualora   il   giudizio   di   non   idoneita'  sia  dovuto
          all'insoddisfacente  andamento degli studi universitari, le
          autorita'  gerarchiche  possono  proporre al Ministro che i
          citati  ufficiali  siano  mantenuti  in  servizio.  Ove  la
          proposta  sia  accolta,  gli  ufficiali sono trasferiti nel
          ruolo  speciale  unico  delle armi di fanteria, cavalleria,
          artiglieria    e    genio   e   promossi   con   anzianita'
          corrispondente  alla  data  di  compimento  di  tre anni di
          permanenza  nel  grado;  se nel suddetto ruolo non esistono
          vacanze,  i trasferimenti sono effettuati in soprannumero e
          le  eccedenze  saranno assorbite al verificarsi delle prime
          vacanze.
            Ai sottotenenti, gia' in servizio alla data del 9 ottobre
          1980, reclutati fra i giovani che hanno sostenuto con esito
          favorevole  gli  esami nelle materie obbligatorie dei primi
          quattro   anni   del  corso  di  studi  della  facolta'  di
          ingegneria  e  che sono stati ammessi mediante concorso per
          titoli,  alla  frequenza  del corso straordinario di durata
          non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di
          applicazione,  si  applicano  le  norme  precedentemente in
          vigore per la promozione al grado di tenente.