Art. 27. 1. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, che, in mancanza del titolo di studio, hanno prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento, di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, possono, in deroga all'articolo 41 della stessa legge 12 novembre 1955, n. 1137, essere riammessi, a domanda, a sostenere i prescritti esami, a condizione che abbiano conseguito il relativo titolo di studio se prescritto per l'avanzamento. 2. Le relative domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 27: Si trascrive il testo degli articoli 38 e 41 della legge n. 1137/1955, concernente avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: "Art. 38. - L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge. Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica. Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento. "Art. 41. - L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo, e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.