Art. 27.

  1.  Gli  ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale,
del  Corpo  del  genio  aeronautico,  ruolo assistenti tecnici, e del
Corpo  di  commissariato  aeronautico, ruolo amministrazione, che, in
mancanza  del  titolo di studio, hanno prodotto domanda di rinuncia a
sostenere   gli   esami   obbligatori   per   l'avanzamento,  di  cui
all'articolo  38  della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  possono,  in  deroga all'articolo 41
della  stessa  legge  12  novembre 1955, n. 1137, essere riammessi, a
domanda,  a  sostenere  i  prescritti esami, a condizione che abbiano
conseguito   il   relativo   titolo   di  studio  se  prescritto  per
l'avanzamento.
  2.  Le  relative  domande  devono essere presentate entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Nota all'art. 27:
            Si  trascrive il testo degli articoli 38 e 41 della legge
          n.   1137/1955,  concernente  avanzamento  degli  ufficiali
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:
            "Art. 38. - L'ufficiale in servizio permanente effettivo,
          per  essere  valutato  per  l'avanzamento,  deve, a seconda
          della  Forza  armata di appartenenza e del grado rivestito,
          aver  compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni
          specifiche,  di servizio presso reparti, di imbarco, essere
          in  possesso  degli  speciali  titoli,  aver  frequentato i
          corsi,  aver  superato  gli esami, i corsi, gli esperimenti
          stabiliti  dalle  tabelle  numeri  1,  2,  3  annesse  alla
          presente legge.
            Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi
          di  comando  e  di  attribuzioni  specifiche possono essere
          compiuti  anche in incarichi equipollenti a quelli indicati
          nelle  tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti
          sono   determinati   con   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica.
            Ai  fini  del  computo dei periodi minimi di comando e di
          attribuzioni  specifiche  previsti  per ciascun grado, sono
          validi  anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado
          inferiore  dagli  ufficiali giudicati idonei ed iscritti in
          quadro di avanzamento.
            "Art.  41. - L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o
          agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi
          sia  stato  ammesso o che non li abbia superati, quando sia
          compreso  nella  aliquota  di ruolo, e' considerato a tutti
          gli  effetti  non  idoneo all'avanzamento. La rinuncia deve
          risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.