Art. 28.

  1.  All'articolo  16  della  legge  20  settembre  1980, n. 574, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "I  colonnelli  trasferiti  nel  Corpo tecnico, che per effetto del
detto  trasferimento  di  ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre
1985,  dai  limiti  di  eta'  senza  poter  essere  valutati  ai fini
dell'avanzamento   almeno   una   volta,   vengono  comunque  inclusi
nell'aliquota  di  valutazione  per  l'avanzamento,  determinata  per
l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di eta'".
 
          Nota all'art. 28:
            Il  testo vigente dell'art. 16 della legge n. 574/1980 e'
          il seguente:
            "Art.  16.  -  Il trasferimento degli ufficiali di cui al
          precedente art. 15 nel ruolo del Corpo tecnico ha luogo:
              per  i  generali,  colonnelli,  tenenti e sottotenenti,
          alla data di entrata in vigore della presente legge;
              per  i  tenenti  colonnelli,  maggiori e capitani, alla
          data del 31 dicembre 1984, nei modi indicati nel successivo
          art. 17.
            Gli  ufficiali  che superino i corsi superiori tecnici in
          svolgimento  o  gia' indetti alla data di entrata in vigore
          della   presente   legge,  al  termine  degli  stessi  sono
          iscritti:
              nel ruolo del Corpo tecnico, se dei gradi subalterni;
              nei  ruoli  dei  Servizi  tecnici di artiglieria, della
          motorizzazione,    chimico-fisico,    del    genio,   delle
          trasmissioni  e  geografico,  se  trattasi  di  capitani  o
          maggiori.  Questi ufficiali sono successivamente trasferiti
          nel  ruolo del Corpo tecnico come stabilito dal citato art.
          17.  Per  l'immissione  nei  ruoli  dei  Servizi tecnici si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 18 e 19
          della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.
            Nel  trasferimento  nel  ruolo  del  Corpo  tecnico  ogni
          ufficiale   mantiene   grado  ed  anzianita'  posseduti,  o
          acquisiti   in   applicazione  delle  norme  contenute  nel
          successivo  art.  17.  A  parita'  di grado e di anzianita'
          assoluta,  l'ordine  di precedenza nell'iscrizione in ruolo
          viene  determinato secondo le disposizioni degli articoli 8
          e  9  della  legge  10  aprile  1954,  n.  113 e successive
          modificazioni.
            A   partire   dal  31  ottobre  1980  nelle  aliquote  di
          valutazione   dei   generali   e  dei  colonnelli  vengono,
          comunque,   compresi   gli   ufficiali  gia'  valutati  per
          l'avanzamento   nel   ruolo   del   Servizio   tecnico   di
          provenienza,  a  prescindere  dall'anzianita' acquisita nel
          ruolo del Corpo tecnico.
            I  colonnelli  trasferiti  nel  Corpo  tecnico,  che  per
          effetto  del  detto trasferimento di ruolo siano raggiunti,
          entro  1131  dicembre  1985, dai limiti di eta' senza poter
          essere  valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta,
          vengono  comunque  inclusi nell'aliquota di valutazione per
          l'avanzamento,  determinata  per  l'anno  in  cui essi sono
          raggiunti dai limiti di eta'.