Art. 29.

  1.  Il  primo comma dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, e' sostituito dal seguente:
  "Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente
articolo  37,  puo'  essere riservato fino all'80 per cento dei posti
messi  a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di
ciascuna    Forza   armata,   per   i   Corpi   automobilistico,   di
amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi
dell'Arma  aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale,
per  i  ruoli  di  ciascuna  Forza armata per i quali l'immissione e'
subordinata  al  possesso  di un diploma di laurea. I posti riservati
non  coperti  sono  portati  in  aumento  di  quelli  previsti  per i
partecipanti al concorso a diverso titolo".
 
          Nota all'art. 29:
            Il  testo vigente dell'art. 40 della legge n. 574/1980 e'
          il seguente:
            "Art. 40. - Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali,
          di  cui  al  precedente art. 37, puo' essere riservato fino
          all'80  per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei
          carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata,
          per  i  Corpi  automobilistico,  di  amministrazione  e  di
          sussistenza  dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma
          aeronautica  e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale,
          per   i   ruoli  di  ciascuna  Forza  armata  per  i  quali
          l'immissione  e  subordinata  al  possesso di un diploma di
          laurea.  I  posti  riservati  non  coperti  sono portati in
          aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a
          diverso titolo.
            Agli  ufficiali  che  terminano  senza  demerito la ferma
          biennale   prevista  nel  primo  comma  dell'art.  37  sono
          conferite  riserve  di  posti nei concorsi per la nomina in
          prova  nella  qualifica  iniziale  dei ruoli delle carriere
          direttive  e di concetto del personale civile, nelle misure
          del  5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2
          per   cento  per  le  altre  amministrazioni  dello  Stato,
          comprese quelle ad ordinamento autonomo.
            Per   la   partecipazione   ai  pubblici  concorsi  degli
          ufficiali  indicati  nell'art.  35  della presente legge si
          applicano  le  disposizioni  della  legge 26 marzo 1965, n.
          229, relativa all'esenzione dai limiti di eta'.