Art. 30. 1. Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, con decorrenza 1 gennaio 1980, l'articolo 34 della citata legge. 2. La disposizione del precedente comma non si applica agli ufficiali che sono stati richiamati o trattenuti in servizio nel periodo dal 1 gennaio 1980 sino alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con effetto dal giorno successivo a quello della definitiva cessazione dal servizio.
Nota all'art. 30: Per il testo dell'art. 34 della legge n. 574/1980, v. nelle note all'art. 23.