Art. 30.

  1.  Ai  tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati
raggiunti  dai  limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della
legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, con decorrenza 1 gennaio
1980, l'articolo 34 della citata legge.
  2.  La  disposizione  del  precedente  comma  non  si  applica agli
ufficiali  che  sono  stati  richiamati  o trattenuti in servizio nel
periodo  dal 1 gennaio 1980 sino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
  3.  Agli  ufficiali  di  cui  al  precedente  comma si applicano le
disposizioni  dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
con   effetto   dal  giorno  successivo  a  quello  della  definitiva
cessazione dal servizio.
 
          Nota all'art. 30:
            Per  il  testo  dell'art.  34 della legge n. 574/1980, v.
          nelle note all'art. 23.