Art. 31.

  1.  Fermi  restando  i limiti di eta' e di grado e le condizioni di
avanzamento  di  cui  alle  leggi  20  settembre  1980,  n. 574, e 12
novembre  1955,  n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni,
agli  ufficiali  di complemento dei ruoli ad esaurimento si applicano
tutte  le  norme  previste  per  il personale in servizio permanente,
comprese quelle relative all'ausiliaria ed all'aspettativa.
  2.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  dei  ruoli  normali e
speciali  hanno  la  precedenza,  per cio' che riguarda il diritto al
comando,  sugli  ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento di
grado eguale.
 
          Nota all'art. 31:
            Per   l'aggiornamento  delle  leggi  n.  1137/1955  e  n.
          574/1980, v. nelle note all'art. 2.