Art. 31. 1. Fermi restando i limiti di eta' e di grado e le condizioni di avanzamento di cui alle leggi 20 settembre 1980, n. 574, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per il personale in servizio permanente, comprese quelle relative all'ausiliaria ed all'aspettativa. 2. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza, per cio' che riguarda il diritto al comando, sugli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento di grado eguale.
Nota all'art. 31: Per l'aggiornamento delle leggi n. 1137/1955 e n. 574/1980, v. nelle note all'art. 2.