Art. 32. 
 
  1. La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali  dei
ruoli ad esaurimento, a partire  dal  1  gennaio  1984,  puo'  essere
effettuata, se  piu'  favorevole,  per  gli  ufficiali  che  compiono
l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano,  a  condizione
che abbiano compiuto diciotto anni di servizio. 
  2.  La  promozione  al  grado  superiore  dei  maggiori   e   gradi
corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene se idonei, a  partire
dal 1 gennaio 1984, dopo quattro anni  di  anzianita'  nel  grado,  a
condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio. 
  3.  Il  vincolo  dell'anzianita'  di  servizio  di  cui  ai   commi
precedenti non si applica nei confronti  degli  ufficiali  del  ruolo
naviganti dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle  tre  Forze  armate
nei quali l'immissione e' subordinata al possesso di  un  diploma  di
laurea. 
  4. Ferma restando  l'anzianita'  richiesta  nei  commi  1  e  2  la
promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento ha luogo dopo che
siano stati promossi gli ufficiali in servizio  permanente  effettivo
di pari anzianita' di grado, nell'ambito di ciascuna  Arma,  Corpo  o
specialita', purche' non siano stati  dichiarati  non  idonei  o  sia
stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa. 
  5. I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti  i
ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica  e  della
Guardia di finanza, qualora cessino dal servizio per le cause di  cui
ai paragrafi b), d) ed e) dell'articolo  33  della  legge  10  aprile
1954,  n.  113,  vengono  promossi  al  grado  superiore  il   giorno
precedente la cessazione dal servizio, e per il ruolo ad  esaurimento
anche oltre il grado massimo previsto, considerando  tale  promozione
ad anzianita',  a  condizione  che  abbiano  compiuto  trent'anni  di
servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza  nel
grado. 
  6. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianita',  e'
comunque attribuita il giorno precedente la cessazione  dal  servizio
per  raggiungimento  del  limite  di  eta',  prescindendo  dal  grado
rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per  il  ruolo,  a
tutti gli ufficiali di tutti i ruoli  e  corpi  dell'Esercito,  della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, con l'esclusione
dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati. 
  7. Sono esclusi dalla promozione di cui  al  precedente  comma  gli
ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a
disposizione"; per i colonnelli "a disposizione"  dei  ruoli  normali
dell'Esercito, della Marina,  dell'Aeronautica  e  della  Guardia  di
finanza, si applica la promozione di cui all'articolo 34 della  legge
20 settembre 1980, n. 574. 
  8. I benefici previsti dalla  legge  24  maggio  1970,  n.  336,  e
successive modificazioni, dalla legge  22  luglio  1971,  n.  536,  e
dall'articolo 34 della legge 20 settembre  1980,  n.  574,  non  sono
cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. 
  9. Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971,  n.
536, a quelli esclusi  dalla  promozione  ad  anzianita'  di  cui  al
precedente comma 6 ed a quelli  promossi  in  virtu'  del  precedente
comma 7, si applica il  beneficio  previsto  dall'articolo  13  della
legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto
per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui all'articolo  67,
primo comma, della legge 10 aprile  1954,  n.  113,  come  sostituito
dall'articolo 44, comma 1, lettera b), della presente legge. 
  10. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni  oltre  il
grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio. 
  11. Le norme di cui ai commi 5 e  6  del  presente  articolo  hanno
decorrenza ai fini giuridici dal 1 gennaio 1985. 
 
          Note all'art. 32:
            Si  trascrive  il  testo  dell'art.  33  della  legge  n.
          113/1954,    concernente    lo    stato   degli   ufficiali
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:
            "Art. 33. - L'ufficiale cessa dal servizio permanente per
          una delle seguenti cause:
              a) eta';
              b) infermita';
              c) non idoneita' agli uffici del grado;
              d) domanda;
              e) d'autorita';
              f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli
          ufficiali;
              g) applicazione della legge sull'avanzamento;
              h) perdita del grado.
            Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e'
          adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il
          provvedimento  e'  disposto a domanda, ne e' fatta menzione
          nel decreto.
            Per  il  testo  dell'art.  34 della legge n. 574/1980, v.
          nelle note all'art. 23.
            La  legge n. 336/1970, reca norme a favore dei dipendenti
          civile  dello  Stato  ed  Enti  pubblici  ex  combattenti e
          assimilati.  Le  norme  di  detta  legge  sono state estese
          dall'art.   5  della  legge  n.  824/1971  agli  ufficiali,
          sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei
          Corpi  di polizia in servizio permanente o continuativo, ex
          combattenti e assimilati.
            La  legge  n.  536/1971,  reca  norme  di  avanzamento di
          ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.
            Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 della legge n.
          804/1973,  concernente  norme  sull'ordinamento, lo stato e
          l'avanzamento dei gradi militari cosiddetti dirigenziali.
            "Art.  13. - Ai generali ed ai colonnelli nella posizione
          di  a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio,
          ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita'
          di  buonuscita  sono attribuiti, in luogo della promozione,
          soppressa  con l'articolo 1 della presente legge. 6 aumenti
          periodici  di  stipendio  in  aggiunta  a  qualsiasi  altro
          beneficio spettante.
            Per il testo vigente dell'art. 67 della legge n. 113/1954
          (per  il  cui  argomento  si  e' detto sopra) v. nelle note
          all'art. 44.