Art. 32. 1. La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 1 gennaio 1984, puo' essere effettuata, se piu' favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio. 2. La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene se idonei, a partire dal 1 gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianita' nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio. 3. Il vincolo dell'anzianita' di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di laurea. 4. Ferma restando l'anzianita' richiesta nei commi 1 e 2 la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianita' di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialita', purche' non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa. 5. I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi b), d) ed e) dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianita', a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado. 6. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianita', e' comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta', prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati. 7. Sono esclusi dalla promozione di cui al precedente comma gli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione"; per i colonnelli "a disposizione" dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, si applica la promozione di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574. 8. I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. 9. Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianita' di cui al precedente comma 6 ed a quelli promossi in virtu' del precedente comma 7, si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera b), della presente legge. 10. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio. 11. Le norme di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo hanno decorrenza ai fini giuridici dal 1 gennaio 1985.
Note all'art. 32: Si trascrive il testo dell'art. 33 della legge n. 113/1954, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: "Art. 33. - L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) non idoneita' agli uffici del grado; d) domanda; e) d'autorita'; f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali; g) applicazione della legge sull'avanzamento; h) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. Per il testo dell'art. 34 della legge n. 574/1980, v. nelle note all'art. 23. La legge n. 336/1970, reca norme a favore dei dipendenti civile dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti e assimilati. Le norme di detta legge sono state estese dall'art. 5 della legge n. 824/1971 agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti e assimilati. La legge n. 536/1971, reca norme di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni. Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 della legge n. 804/1973, concernente norme sull'ordinamento, lo stato e l'avanzamento dei gradi militari cosiddetti dirigenziali. "Art. 13. - Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'articolo 1 della presente legge. 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Per il testo vigente dell'art. 67 della legge n. 113/1954 (per il cui argomento si e' detto sopra) v. nelle note all'art. 44.