Art. 33. 1. L'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello dei ruoli normali e speciali e quelli dei ruoli ad esaurimento, di cui alla presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data in cui e' stato formulato il giudizio di non idoneita'. Se idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, sono promossi con anzianita' di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati iscritti in quadro di avanzamento nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei, i predetti ufficiali non sono piu' valutati e permangono in servizio fino al limite di eta' previsto dal grado rivestito. Quanto previsto dal precedente comma si applica anche al personale in servizio che abbia gia' subito una sola valutazione e sia stato giudicato non idoneo. Nel caso in cui detto personale sia giudicato idoneo nella nuova valutazione e risulti iscritto in quadro di avanzamento, viene promosso con anzianita' di grado corrispondente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, dopo i pari grado iscritti in un quadro per detto anno".