Art. 33. 
 
  1. L'articolo  46  della  legge  20  settembre  1980,  n.  574,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Gli ufficiali di grado inferiore a tenente  colonnello  dei  ruoli
normali e speciali e quelli dei ruoli ad  esaurimento,  di  cui  alla
presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente
valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data in  cui  e'  stato
formulato il giudizio di non idoneita'.  Se  idonei  ed  iscritti  in
quadro di avanzamento,  sono  promossi  con  anzianita'  di  un  anno
posteriore a quella che avrebbero conseguito  qualora  fossero  stati
iscritti in quadro di avanzamento nella  precedente  valutazione.  Se
giudicati ancora non idonei,  i  predetti  ufficiali  non  sono  piu'
valutati e permangono in servizio fino al limite di eta' previsto dal
grado rivestito. 
  Quanto previsto dal precedente comma si applica anche al  personale
in servizio che abbia gia' subito una sola valutazione  e  sia  stato
giudicato non idoneo. Nel caso in cui detto personale  sia  giudicato
idoneo nella nuova  valutazione  e  risulti  iscritto  in  quadro  di
avanzamento, viene promosso con anzianita' di grado corrispondente al
31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, dopo
i pari grado iscritti in un quadro per detto anno".