Art. 34.

  1.   Per  il  militare  in  servizio  permanente  e  dei  ruoli  ad
esaurimento,  che  si  trovi  in aspettativa d'autorita' derivante da
cariche   elettive,  la  ricostruzione  della  carriera,  al  termine
dell'aspettativa,  avviene,  fermo  restando  il  solo  requisito del
limite  di  eta'  previsto  per  la posizione finale e secondo quanto
disposto  dal  successivo  comma  2,  sulla  base  dei soli minimi di
anzianita',  ove  richiesti,  ovvero, se piu' favorevole, del periodo
impiegato  per  l'inclusione  nelle  aliquote di valutazione del pari
grado  che  lo  avrebbe  preceduto  nel  ruolo  nell'ipotesi  di  una
promozione  o  dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi
di pluralita' di promozioni.
  2. Il militare di cui al precedente comma e' promosso, prescindendo
dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al
numero  delle  promozioni stabilite per l'anno e non e' computato nei
numeri  massimi  previsti  per  la dirigenza militare. I concorsi per
titoli  o  esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento,
la  frequenza  di  corsi,  i periodi di servizio, comandi o incarichi
richiesti  dagli  ordinamenti del personale militare per l'accesso ai
vari  gradi,  anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o
adempiuti.
  3.  La  ricostruzione  di carriera prevista dal comma precedente e'
consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati.