Art. 35.

  1.  All'articolo  54  della  legge  12 novembre 1955, n. 1137, come
sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Le  disposizioni  di  cui  al  secondo,  terzo  e quinto comma del
presente  articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in
procedimento  penale,  sono  stati  assolti  con  formula piena e con
sentenza   definitiva,   fatto  salvo  il  rinnovo  del  giudizio  di
avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare".
  2.  All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e' aggiunta la seguente lettera:
  "c)  qualora  il  provvedimento  di  sospensione dall'impiego abbia
colpito un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo deve
essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente
alla  prima  assegnazione  di  comandi dopo la cessazione della causa
impeditiva".
  3. L'eventuale eccedenza che si verifichi nei gradi di colonnello e
generale   e   gradi  corrispondenti  per  effetto  dell'applicazione
dell'articolo  54  della  legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  come
modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e'
riassorbita  con  la  vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto
della  successiva  promozione  al grado superiore oppure all'atto del
collocamento  in  aspettativa per riduzione di quadri oppure all'atto
della cessazione dal servizio permanente.
  4.  L'applicazione  del  precedente comma non comporta modifica dei
numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n.
804.
  5. Le aliquote di avanzamento di cui all'articolo 39 della legge 12
novembre  1955, n. 1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa
allegate,  e successive modificazioni, sono aumentate di tante unita'
quanti  sono  gli  ufficiali  promossi  ai sensi del secondo, terzo e
quinto comma dell'articolo 54 della citata legge 12 novembre 1955, n.
1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980,
n.  574,  purche' i predetti ufficiali abbiano maturato le condizioni
per  l'avanzamento  e  non  siano  gia'  stati  inclusi in precedenti
aliquote.
 
          Note all'art. 35:
            Il  testo  vigente  dell'art. 54 della legge n. 1137/1955
          (per  il cui argomento si rinvia alle note all'art. 2 della
          legge che qui si pubblica), e' il seguente:
            "Art.  54.  -  Quando  si  debba  rinnovare  un  giudizio
          d'avanzamento   annullato   d'ufficio   o   in  seguito  ad
          accoglimento   di  ricorso  giurisdizionale  o  di  ricorso
          straordinario  al  Presidente della Repubblica si applicano
          le seguenti disposizioni:
              a)   l'ufficiale   appartenente   al  grado  nel  quale
          l'avanzamento  ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo,
          e'   promosso   anche  se  non  esiste  vacanza  nel  grado
          superiore,   con  l'anzianita'  che  gli  sarebbe  spettata
          qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
              b)   l'ufficiale   appartenente   al  grado  nel  quale
          l'avanzamento  ha  luogo a scelta, se giudicato idoneo e se
          riporti  un  punto di merito per cui sarebbe stato promosso
          qualora  lo  stesso punto gli fosse stato attribuito in una
          precedente  graduatoria  e'  promosso  anche  se non esiste
          vacanza  al  grado  superiore,  con  l'anzianita'  che  gli
          sarebbe spettata se la promozione avesse, avuto luogo a suo
          tempo.  La promozione non e' computata nel numero di quelle
          attribuite  nell'anno  in cui viene rinnovato il giudizio e
          l'eccedenza  e'  riassorbita  con  le  vacanze derivanti da
          cause  diverse  da quelle indicate alle lettere a) e d) del
          primo comma del precedente articolo 44.
            Fermi  restando  i  contingenti massimi di cui all'art. 3
          della  legge  10 dicembre 1973, n. 804, quando si tratta di
          promozione  al  grado  di  colonnello  e  ai  vari gradi di
          generale, l'eventuale eccedenza al numero massimo stabilito
          per la consistenza del grado interessato, determinata dalla
          promozione  stessa,  viene riassorbita al verificarsi della
          prima  Vacanza successiva al 31 dicembre dell'anno a cui si
          riferisce   la   graduatoria   in   occasione  della  quale
          l'ufficiale e' stato nuovamente valutato.
            All'ufficiale  promosso  a  seguito di ricorso, che abbia
          superato il limite di eta' del grado conseguito, ovvero che
          raggiunga  il  limite  di  eta'  prima  del  compimento del
          periodo  prescritto di comando o di attribuzioni specifiche
          per l'avanzamento al grado successivo, non sono richiesti i
          requisiti di cui all'art. 38 della presente legge.
            Il  rinnovo  del  giudizio  viene effettuato dagli organi
          competenti  entro  sei  mesi  dall'annullamento d'ufficio o
          dalla   notifica   all'Amministrazione   competente   della
          pronunzia  giurisdizionale  che  ha annullato la precedente
          valutazione.
            Qualora  il  giudizio  di  annullamento contenga elementi
          tali  da  rendere  automatica  l'iscrizione  in  quadro del
          ricorrente   non  e'  necessario  procedere  ad  una  nuova
          valutazione. In tal caso agli adempimenti per la promozione
          del ricorrente provvede d'ufficio il Ministero competente.
            Le  disposizioni  di cui al secondo, terzo e quinto comma
          del presente articolo si applicano anche gli ufficiali che,
          imputati  in  procedimento  penale,  sono stati assolti con
          formula  piena  e  con  sentenza  definitiva fatto salvo il
          rinnovo  del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale
          procedimento disciplinare.
            Il  testo  vigente  dell'art. 49 della legge n. 1137/1955
          (per  il cui argomento si rinvia alle note all'art. 2 della
          legge che qui si pubblica), e' il seguente:
            "Art.  49.  -  L'ufficiale  non valutato o non promosso a
          norma  dell'art. 21, secondo comma, e dell'art. 34, perche'
          imputato  in un procedimento penale per delitto non colposo
          o  sottoposto a procedimento disciplinare o perche' sospeso
          dall'impiego  o  perche'  in aspettativa per infermita', e'
          valutato  o  nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che
          sia  cessata  la causa impeditiva della valutazione o della
          promozione   e,   nel   caso  abbia  subito  detrazioni  di
          anzianita'   ai   sensi   della  legge  sullo  stato  degli
          ufficiali, sempre che risulti piu' anziano di un pari grado
          gia'  valutato.  Se  l'avanzamento  ha  luogo  a  scelta la
          valutazione  e  effettuata  in  occasione  della formazione
          della  prima  graduatoria  successiva alla cessazione della
          causa impeditiva (15/a).
            All'ufficiale  nei  cui riguardi il procedimento penale o
          disciplinare  si  sia concluso in senso favorevole o per il
          quale  sia  stata  revocata  la sospensione dall'impiego di
          carattere  precauzionale o che sia stato in aspettativa per
          infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio, quando sia
          valutato   o   nuovamente   valutano,   si   applicano   le
          disposizioni seguenti:
              a)   l'ufficiale   appartenente   a   grado  nel  quale
          l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e
          sia  gia'  raggiunto  dal  turno  di promozione, e promosso
          anche  se  non  esista  vacanza  nel  grado  superiore, con
          l'anzianita'  che  sarebbe  spettata  qualora la promozione
          avesse avuto luogo a suo tempo;
              b)   l'ufficiale   appartenente   a   grado  nel  quale
          l'avanzamento  ha  luogo a scelta, se giudicato idoneo e se
          riporti  un  punto di merito per cui sarebbe stato promosso
          qualora  lo  stesso punto gli fosse stato attribuito in una
          precedente  graduatoria,  e  promosso  anche  se non esista
          vacanza nel grado superiore, con anzianita' che gli sarebbe
          spettata  se  la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
          La   promozione  e'  computata  nel  numero  di  quelle  da
          effettuare  per  l'anno  cui si riferisce la graduatoria in
          occasione  della  quale  l'ufficiale  e'  stato  valutato o
          nuovamente valutato;
              c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego
          abbia  colpito un ufficiale con responsabili di comando, al
          medesimo  deve  essere  attribuito  lo  stesso comando o un
          altro  di  livello  equivalente  alla prima assegnazione di
          comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.
              L'art.  3 della legge n. 804/1973 (per il cui argomento
          si  rinvia  alle  note  all'art.  32 della legge che qui si
          pubblica),  fissa  il  numero  massimo  dei  generali e dei
          colonnelli  in servizio permanente delle Forze armate e dei
          Corpi di polizia dello Stato.
            Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 della legge n.
          1137/1955:
            "Art.  39. - Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20
          il  31  ottobre  di  ogni  anno  il  Ministro determina per
          ciascun   grado,   eccettuati   i   sottotenenti   e  gradi
          corrispondenti,  nonche'  gli ufficiali di cui all'art. 68,
          le  aliquote  di  ruolo  degli ufficiali da valutare per la
          formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.
            Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita', le
          aliquote  sono  determinate  in  relazione  al numero delle
          vacanze prevedibili.
            Qualora  pero' nel corso dell'anno si verifichino vacanze
          in  numero  superiore  a  quello  previsto,  il Ministro ha
          facolta'  di disporre che sia valutato per l'avanzamento un
          ulteriore  numero  di  ufficiali  per  la  formazione di un
          quadro suppletivo.
            Nei  gradi  in  cui  l'avanzamento  ha luogo a scelta, le
          aliquote  comprendono,  oltre  gli  ufficiali gia' valutati
          giudicati   idonei  e  non  iscritti  in  quadro  anche  se
          collocati  in soprannumero agli organici ai sensi dell'art.
          48,  tanti  ufficiali  non  ancora  valutati, a partire dal
          primo  di  essi,  quanti  sono  indicati in ciascun ruolo e
          grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.
            Nel  computo  degli  ufficiali  non  ancora valutati sono
          compresi  gli  ufficiali idonei e iscritti in quadro per la
          promozione  al grado al quale il computo si riferisce e che
          alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi.
            Gli  ufficiali,  che  non  possono  essere  valutati  per
          l'avanzamento   ai  sensi  dell'art.  21  o  per  non  aver
          raggiunto  le  condizioni prescritte dall'articolo 38, sono
          esclusi  dal  novero  dei  pari  grado da comprendere nelle
          aliquote  di  cui  al  terzo comma. Essi sono poi computati
          nelle  aliquote  relative  alla  prima  valutazione, per la
          formazione  di  quadri di avanzamento, che sara' effettuata
          dopo  che  sia  venuta  a cessare la causa impeditiva della
          valutazione   o   dopo  il  raggiungimento  delle  predette
          condizioni.