Art. 35. 1. All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare". 2. All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' aggiunta la seguente lettera: "c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva". 3. L'eventuale eccedenza che si verifichi nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti per effetto dell'applicazione dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' riassorbita con la vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto della successiva promozione al grado superiore oppure all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri oppure all'atto della cessazione dal servizio permanente. 4. L'applicazione del precedente comma non comporta modifica dei numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 5. Le aliquote di avanzamento di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa allegate, e successive modificazioni, sono aumentate di tante unita' quanti sono gli ufficiali promossi ai sensi del secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 54 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, purche' i predetti ufficiali abbiano maturato le condizioni per l'avanzamento e non siano gia' stati inclusi in precedenti aliquote.
Note all'art. 35: Il testo vigente dell'art. 54 della legge n. 1137/1955 (per il cui argomento si rinvia alle note all'art. 2 della legge che qui si pubblica), e' il seguente: "Art. 54. - Quando si debba rinnovare un giudizio d'avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria e' promosso anche se non esiste vacanza al grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse, avuto luogo a suo tempo. La promozione non e' computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio e l'eccedenza e' riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del primo comma del precedente articolo 44. Fermi restando i contingenti massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quando si tratta di promozione al grado di colonnello e ai vari gradi di generale, l'eventuale eccedenza al numero massimo stabilito per la consistenza del grado interessato, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima Vacanza successiva al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato nuovamente valutato. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito, ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo prescritto di comando o di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado successivo, non sono richiesti i requisiti di cui all'art. 38 della presente legge. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della pronunzia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso agli adempimenti per la promozione del ricorrente provvede d'ufficio il Ministero competente. Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche gli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare. Il testo vigente dell'art. 49 della legge n. 1137/1955 (per il cui argomento si rinvia alle note all'art. 2 della legge che qui si pubblica), e' il seguente: "Art. 49. - L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'art. 21, secondo comma, e dell'art. 34, perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perche' sospeso dall'impiego o perche' in aspettativa per infermita', e' valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti piu' anziano di un pari grado gia' valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva (15/a). All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutano, si applicano le disposizioni seguenti: a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e sia gia' raggiunto dal turno di promozione, e promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato o nuovamente valutato; c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabili di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva. L'art. 3 della legge n. 804/1973 (per il cui argomento si rinvia alle note all'art. 32 della legge che qui si pubblica), fissa il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato. Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 della legge n. 1137/1955: "Art. 39. - Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20 il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonche' gli ufficiali di cui all'art. 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita', le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora pero' nel corso dell'anno si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facolta' di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali gia' valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge. Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi. Gli ufficiali, che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'art. 21 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 38, sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione, per la formazione di quadri di avanzamento, che sara' effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni.