Art. 36.

  1.   Gli   ufficiali   inferiori   che,   dichiarati   non   idonei
all'avanzamento  al  grado  di  tenente,  sono  stati  trasferiti nel
complemento  dal  servizio permanente effettivo e che alla data del 1
gennaio  1984  sono  stati  trattenuti  in  servizio  temporaneo fino
all'assolvimento   dell'intero   periodo   di  ferma  volontariamente
contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore   della  presente  legge,  di  essere  immessi  nei  ruoli  ad
esaurimento  con  le  modalita'  previste  dal  quarto e quinto comma
dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
  2.   Gli  ufficiali  sono  trasferiti  in  ruolo  con  il  grado  e
l'anzianita'  posseduta,  fermi  restando,  nei  loro  riguardi,  gli
obblighi di ferma precedentemente contratti.
 
          Nota all'art. 36:
            Si  trascrive  il  testo dell'art. 36 della legge n. 574,
          1980:
            "Art. 36. - Gli ufficiali di cui alle lettere a) e h) del
          recedente articolo 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento
          con  il grado e l'anzianita' posseduti alla data di entrata
          in vigore della presente legge.
            Gli  ufficiali di cui alla citata lettera b) sono immessi
          a  domanda  da  presentare  entro  90  giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
            Gli ufficiali di cui alla lettera c) dell'articolo 35 che
          termineranno  la  ferma  quinquennale  o  il quinto anno di
          trattenimento,  saranno  immessi  a  domanda  nei  ruoli ad
          esaurimento  con  il  grado  posseduto. Le relative domande
          dovranno   essere  prodotte  entro  il  novantesimo  giorno
          precedente  il  termine  della ferma quinquennale ovvero il
          compimento del quinto anno di trattenimento.
            Gli  ufficiali  le  cui  ferme,  ovvero il compimento del
          quinto  anno  di  trattenimento,  scadono  entro i sei mesi
          successivi  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge  potranno produrre domanda di immissione nei ruoli ad
          esaurimento entro i novanta giorni successivi alla predetta
          data. I suddetti ufficiali, nelle more della formazione del
          giudizio  di  cui  al  successivo  comma,  saranno comunque
          trattenuti in servizio.
            Gli  ufficiali di cui alle lettere b) e c) del precedente
          articolo  35  sono  immessi nei ruoli ad esaurimento previo
          giudizio  favorevole delle competenti commissioni ordinarie
          d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi
          di  cui  all'articolo  26  della legge 12 novembre 1955, n.
          1137 e successive modificazioni.
            Coloro  che riportano giudizio sfavorevole all'immissione
          sono collocati in congedo.
            Tutti  gli  atti  dei  procedimenti  amministrativi,  che
          riguardano il giudizio ai fini dell'immissione nei ruoli ad
          esaurimento, sono pubblici.