Art. 36. 1. Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo e che alla data del 1 gennaio 1984 sono stati trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento con le modalita' previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574. 2. Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianita' posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.
Nota all'art. 36: Si trascrive il testo dell'art. 36 della legge n. 574, 1980: "Art. 36. - Gli ufficiali di cui alle lettere a) e h) del recedente articolo 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento con il grado e l'anzianita' posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali di cui alla citata lettera b) sono immessi a domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali di cui alla lettera c) dell'articolo 35 che termineranno la ferma quinquennale o il quinto anno di trattenimento, saranno immessi a domanda nei ruoli ad esaurimento con il grado posseduto. Le relative domande dovranno essere prodotte entro il novantesimo giorno precedente il termine della ferma quinquennale ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento. Gli ufficiali le cui ferme, ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento, scadono entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potranno produrre domanda di immissione nei ruoli ad esaurimento entro i novanta giorni successivi alla predetta data. I suddetti ufficiali, nelle more della formazione del giudizio di cui al successivo comma, saranno comunque trattenuti in servizio. Gli ufficiali di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Coloro che riportano giudizio sfavorevole all'immissione sono collocati in congedo. Tutti gli atti dei procedimenti amministrativi, che riguardano il giudizio ai fini dell'immissione nei ruoli ad esaurimento, sono pubblici.