Art. 37. 1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' prorogato fino al 31 dicembre 1988. 2. Per gli anni 1986, 1987, 1988: a) i sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado; b) ferme restando le condizioni piu' favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto quattro anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di sei anni di anzianita' di grado. Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico e' fissato complessivamente in tre anni; c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito e' fissato in tante unita' pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti nove anni di permanenza nel grado. Per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del Corpo veterinario, la permanenza prevista nel grado e', per gli anni 1986 e 1987, di sette anni e, per gli anni successivi, di otto anni; d) i maggiori dei ruoli in servizio, permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianita' di quattro anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianita' disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianita' predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per gli anni 1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di due anni e, per gli anni successivi, di tre anni; e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I e L, allegate alla presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potra' superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge. 3. Quanto previsto nel precedente comma non si applica per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per i quali continuano ad avere efficacia le norme di cui al quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge 24 luglio 1985, n. 410. I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere promossi al grado superiore, devono avere compiuto tre anni di permanenza nel grado. 4. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno riassorbite con le modalita' di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione di "a disposizione" esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 6. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza. 7. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. 8. Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di "a disposizione" sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di eta' e ad essi vengono applicate le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 del presente articolo.
Note all'art. 37: Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 574, 1980, ha sostituito, fino al 31 dicembre 1985, i quadri I, III, IV, V e VI della tabella I annessa alla legge n. 1137/1955 con il seguente: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- - Si trascrive il testo del quarto comma dell'art. 6 della legge n. 574/1980; "Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Per opportuna conoscenza, si trascrive anche il testo vigente dell'art. 44 della legge n. 1137/1955: Art. 44. - Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b), c) e d), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera e) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso. - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 804/1973: "Art. 6. - I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano stati collocati a disposizione in applicazione della legge di avanzamento, sono collocati nella predetta posizione dal 1 gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di eta'. - Gli articoli 4 e 5 della legge n. 804/1973, disciplinano l'avanzamento dei tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione. - L'articolo 7 della legge n. 804/1973 regola le modalita' di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di generali e colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate.