Art. 37. 
 
  1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1  della  legge
20 settembre 1980, n. 574, e' prorogato fino al 31 dicembre 1988. 
  2. Per gli anni 1986, 1987, 1988: 
    a) i sottotenenti dei ruoli  del  servizio  permanente  effettivo
dell'Esercito sono promossi  al  grado  superiore  dopo  che  abbiano
compiuto due anni di permanenza nel grado; 
    b) ferme restando le condizioni piu'  favorevoli  previste  dalle
leggi vigenti  per  gli  ufficiali  del  Corpo  sanitario  (ufficiali
medici) e del Corpo veterinario,  i  tenenti  dei  ruoli  normali  in
servizio permanente effettivo dell'Esercito per  essere  promossi  al
grado superiore devono aver compiuto quattro anni di  permanenza  nel
grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi
al compimento di sei anni di  anzianita'  di  grado.  Il  periodo  di
attribuzioni  specifiche  richieste   per   i   tenenti   del   Corpo
automobilistico e' fissato complessivamente in tre anni; 
    c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei  ruoli  in
servizio permanente  effettivo  dell'Esercito  e'  fissato  in  tante
unita' pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato
alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti  nove  anni
di permanenza nel grado. Per i capitani del Corpo tecnico, del  Corpo
sanitario e del Corpo veterinario, la permanenza prevista  nel  grado
e', per gli anni  1986  e  1987,  di  sette  anni  e,  per  gli  anni
successivi, di otto anni; 
    d)  i  maggiori  dei  ruoli  in  servizio,  permanente  effettivo
dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianita' di quattro  anni  di
grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e  salvo  detrazioni
di anzianita' disposte per legge, sono  promossi  tenenti  colonnelli
con decorrenza dal giorno successivo  al  compimento  dell'anzianita'
predetta. I maggiori del  Corpo  sanitario  (ufficiali  medici)  sono
promossi, per gli anni 1986 e 1987, al compimento di  una  permanenza
nel grado di due anni e, per gli anni successivi, di tre anni; 
    e) le aliquote di valutazione e il  numero  delle  promozioni  al
grado  superiore  dei  tenenti  colonnelli  dei  ruoli  del  servizio
permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A,  B,
C, D, E, F, G, H, I e L, allegate alla presente legge, fermi restando
i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre  1973,
n. 804. 
  Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo
transitorio 1986-1988 non potra' superare il totale delle  promozioni
previste dalle leggi vigenti  nel  triennio  precedente  all'anno  di
entrata in vigore della presente legge. 
  3.  Quanto  previsto  nel  precedente  comma  non  si  applica  per
l'avanzamento  degli  ufficiali  in  servizio  permanente   effettivo
dell'Arma dei carabinieri per i quali continuano ad  avere  efficacia
le norme di cui al quadro II della tabella 1 annessa  alla  legge  12
novembre  1955,  n.  1137,  nel  testo  risultante  dalle   modifiche
introdotte con la legge 24 luglio 1985, n. 410. I tenenti in servizio
permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per  essere  promossi
al grado superiore, devono avere compiuto tre anni di permanenza  nel
grado. 
  4. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, le promozioni da  effettuare  ai
sensi  del  presente  articolo  possono  essere  conferite  anche  in
soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali
eccedenze saranno riassorbite con le modalita' di cui al quarto comma
dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574. 
  5.  A  decorrere  dal  1  gennaio   1985   i   tenenti   colonnelli
dell'Esercito  transitano  nella  posizione   di   "a   disposizione"
esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973,
n. 804. 
  6. Gli ufficiali di cui al  precedente  comma,  promossi  ai  sensi
degli articoli 4 e 5  della  legge  10  dicembre  1973,  n.  804,  da
collocare in aspettativa per  riduzione  di  quadri  in  applicazione
dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere  in  servizio,
se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite  di  eta'
previsto  per  il  grado  di  tenente   colonnello   del   ruolo   di
appartenenza. 
  7.  In  caso  di  insufficiente  disponibilita'  di   vacanze   nei
contingenti  massimi  dei  colonnelli  dell'Esercito  stabiliti   per
ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli  4  e  5
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in  numero  pari
al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita) degli
ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. 
  8.  Dal  1985  i  tenenti  colonnelli  dell'Esercito  che  all'atto
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge  si  trovino   nella
posizione di "a disposizione" sono valutati o nuovamente  valutati  a
partire dal terzo  anno  precedente  quello  del  raggiungimento  del
limite di eta' e ad essi vengono applicate le disposizioni  contenute
nei commi 6 e 7 del presente articolo. 
 
          Note all'art. 37:
            Il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 574, 1980, ha
          sostituito,  fino al 31 dicembre 1985, i quadri I, III, IV,
          V  e VI della tabella I annessa alla legge n. 1137/1955 con
          il seguente:

          ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

            -  Si  trascrive  il  testo  del quarto comma dell'art. 6
          della legge n. 574/1980;
            "Le  promozioni  da  effettuare  ai  sensi  del  presente
          articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici
          previsti dalle leggi vigenti.
            Le   eventuali   eccedenze   che   si  determineranno  in
          applicazione  delle  norme  di  cui  al  presente  articolo
          saranno  assorbite  con le vacanze che si avranno per cause
          diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della
          legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.
            Per  opportuna  conoscenza,  si  trascrive anche il testo
          vigente dell'art. 44 della legge n. 1137/1955:
            Art. 44. - Determinano vacanze organiche:
              a) le promozioni;
              b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;
              c) i trasferimenti in altro ruolo;
              d)   i   collocamenti  in  soprannumero  agli  organici
          disposti per legge;
              e) i decessi.
            Le  vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a),
          b),  c)  e d), si verificano dalla data di decorrenza della
          promozione  o  della  cessazione  dal  servizio  permanente
          effettivo   o  del  trasferimento  in  altro  ruolo  o  del
          collocamento  in  soprannumero  agli  organici;  le vacanze
          derivanti dalla causa di cui alla lettera e) si considerano
          verificate dal giorno successivo a quello del decesso.
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  6  della legge n.
          804/1973:
            "Art.  6.  -  I tenenti colonnelli in servizio permanente
          effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini
          dell'avanzamento,  giudicati  idonei  ma  non  iscritti  in
          quadro, qualora non siano stati collocati a disposizione in
          applicazione  della  legge  di  avanzamento, sono collocati
          nella  predetta  posizione  dal  1  gennaio  del terzo anno
          precedente quello del raggiungimento del limite di eta'.
            -   Gli   articoli   4  e  5  della  legge  n.  804/1973,
          disciplinano   l'avanzamento   dei  tenenti  colonnelli  in
          servizio permanente a disposizione.
            -   L'articolo  7  della  legge  n.  804/1973  regola  le
          modalita'  di  collocamento in aspettativa per riduzione di
          quadri  di  generali  e  colonnelli  e gradi corrispondenti
          delle Forze armate.