Art. 38. 1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli 24 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. 2. Per il periodo dal 1 gennaio 1985 ai 31 dicembre 1988, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali della Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da guardiamarina a tenente di vascello compreso di ciascun ruolo. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1985, i capitani di fregata transitano nella posizione di "a disposizione" esclusivamente ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 4. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei capitani di vascello stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita' degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. 5. La proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.
Note all'articolo 38: - per il contenuto dell'art. 24 della legge n. 574/1980, v. nelle note all'art. 24; - per il testo del secondo comma dell'art. 33 della legge 574/1980, v. nelle note all'art. 23. - Si trascrive il testo vigente dell'art. 48 della legge n. 1137/1955: "Art. 48. - Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme. Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di eta'. Nei gradi di cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado. Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non e' previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di eta', e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di "a disposizione al termine di due anni, sempre che non siano stati gia' raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove gia' valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di "a disposizione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati gia' valutati tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni. Nei casi previsti dall'art. 31, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, sempreche' nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno in qualita' di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento: qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro stesso. - Per il testo dell'art. 6 e per il contenuto degli articoli 4 e 5 della legge n. 804, 1973, v. nelle note all'art. 37.