Art. 38. 
 
  1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei  ruoli  normali  e
dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli  24
e 33, secondo comma, della legge 20  settembre  1980,  n.  574,  sono
prorogate fino al 31 dicembre 1988. 
  2. Per il periodo dal 1 gennaio 1985 ai 31 dicembre 1988,  ai  fini
delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali  della
Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici
dei gradi da guardiamarina a tenente di vascello compreso di  ciascun
ruolo. 
  3. A decorrere dal 1 gennaio 1985, i capitani di fregata transitano
nella  posizione  di  "a  disposizione"   esclusivamente   ai   sensi
dell'articolo  48  della  legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  come
sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960,  n.  1189,  e
dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 
  4.  In  caso  di  insufficiente  disponibilita'  di   vacanze   nei
contingenti massimi dei capitani di vascello  stabiliti  per  ciascun
ruolo, le promozioni annuali previste dagli  articoli  4  e  5  della
legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari  al  40
per cento (con il riporto  di  eventuali  frazioni  di  unita'  degli
ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. 
  5. La proroga disposta con il comma  1  del  presente  articolo  ha
effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati. 
 
          Note all'articolo 38:
            -  per il contenuto dell'art. 24 della legge n. 574/1980,
          v. nelle note all'art. 24;
            - per il testo del secondo comma dell'art. 33 della legge
          574/1980, v. nelle note all'art. 23.
            -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 48 della legge
          n. 1137/1955:
            "Art.  48. - Qualora in un grado non si raggiunga durante
          l'anno,  per  insufficienza di vacanze nel grado superiore,
          il  numero  delle  promozioni  stabilite  dalle tabelle, il
          Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze
          ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.
            Nei  gradi  oltre i quali non si consegue avanzamento, le
          vacanze   sono  formate  collocando  in  soprannumero  agli
          organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado
          e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di
          eta'.
            Nei  gradi  di  cui  l'avanzamento  ha luogo a scelta, le
          vacanze   sono  formate  collocando  in  soprannumero  agli
          organici,  nell'ordine  di  ruolo gli ufficiali idonei, non
          iscritti in quadro di avanzamento.
            Nei  gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' le
          vacanze   sono  formate  collocando  in  soprannumero  agli
          organici,   nell'ordine  di  ruolo,  gli  ufficiali  idonei
          all'avanzamento   a   scelta,   non   iscritti  in  quadro,
          appartenenti  al grado immediatamente superiore a quello in
          cui   occorrono   le   vacanze  e  promuovendo  altrettanti
          ufficiali di tale ultimo grado.
            Se  nel  grado  immediatamente  superiore a quello in cui
          occorre  formare le vacanze non e' previsto avanzamento, le
          vacanze   nel  grado  in  cui  l'avanzamento  ha  luogo  ad
          anzianita'  sono  formate  collocando  in soprannumero agli
          organici  gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore
          permanenza nel grado e a parita' di permanenza, quelli piu'
          vicini   al  limite  di  eta',  e  promuovendo  altrettanti
          ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.
            Gli  ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai
          sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono
          trasferiti nella posizione di "a disposizione al termine di
          due  anni,  sempre  che  non siano stati gia' raggiunti dal
          limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente.
            Gli  ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai
          sensi  del  terzo e quarto comma del presente articolo, ove
          gia'  valutati  almeno  tre  volte,  sono  trasferiti nella
          posizione  di  "a  disposizione  a  decorrere dal 1 gennaio
          dell'anno   cui   si  riferisce  l'ultima  valutazione.  Se
          all'atto  del  collocamento  in  soprannumero  il quadro di
          avanzamento  per  l'anno  successivo  non  sia stato ancora
          formato,  gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione
          di  soprannumero  fino  alla data di formazione del quadro;
          qualora  dichiarati  idonei ma non iscritti in quadro, sono
          trasferiti  a  disposizione  con  decorrenza dall'inizio di
          validita'  del  quadro  stesso. Gli ufficiali che non siano
          stati  gia'  valutati  tre  volte, sono nuovamente valutati
          dopo  il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le
          tre valutazioni.
            Nei  casi  previsti dall'art. 31, gli ufficiali collocati
          in  soprannumero  agli organici ai sensi del terzo e quarto
          comma  del  presente articolo, sempreche' nel frattempo non
          siano  dichiarati  non  idonei, sono valutati nuovamente di
          anno  in anno in qualita' di ufficiali in soprannumero sino
          all'anno  nel  quale  si  forma  il  quadro di avanzamento:
          qualora  dichiarati  idonei  ma non iscritti in quadro sono
          collocati  a  disposizione  con  decorrenza  dall'inizio di
          validita' del quadro stesso.
            -  Per  il  testo  dell'art.  6  e per il contenuto degli
          articoli  4  e  5  della  legge n. 804, 1973, v. nelle note
          all'art. 37.