Art. 39.

  1.  Le  disposizioni  riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e
dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli
25  e  33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono
prorogate sino al 31 dicembre 1988.
  2. Per gli anni dal 1985 al 1988, i maggiori dell'Arma aeronautica,
ruolo   servizi,   provenienti   dai  corsi  regolari  dell'Accademia
aeronautica  sono  valutati  e,  se  idonei, promossi solo se abbiano
maturato quattro anni di permanenza nel grado.
  3.   A   decorrere   dal   1  gennaio  1985  i  tenenti  colonnelli
dell'Aeronautica   militare   transitano   nella   posizione   di  "a
disposizione"  esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10
dicembre 1973, n. 804.
  4.  Gli  ufficiali  di  cui  al precedente comma, promossi ai sensi
degli  articoli  4  e  5  della  legge  10  dicembre 1973, n. 804, da
collocare  in  aspettativa  per  riduzione  di quadri in applicazione
dell'articolo  7  della predetta legge possono permanere in servizio,
se  provvisti  di incarico, fino al raggiungimento del limite di eta'
previsto   per   il   grado   di  tenente  colonnello  del  ruolo  di
appartenenza.
  5.  I  tenenti colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della
presente  legge  si  trovino gia' nella posizione di "a disposizione"
sono  valutati  ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre
1973, n. 804.
  6.   In   caso  di  insufficiente  disponibilita'  di  vacanze  nei
contingenti  massimi  dei  colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, le
promozioni  annuali  previste  dagli  articoli  4  e 5 della legge 10
dicembre  1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento
(con  il  riporto  di  eventuali  frazioni  di unita) degli ufficiali
giudicati idonei all'avanzamento.
  7.  La  proroga  disposta  con  il comma 1 del presente articolo ha
effetto dalla rispettiva scadenza dei termini prorogati.
 
          Note all'art. 39:
            -  Per il testo dell'art. 25 della legge n. 574, 1980, v.
          nelle note all'art. 2.
            - Per il testo del secondo comma dell'art. 33 della legge
          n. 574/1980, v. nelle note all'art. 23.
            -  Per  il  testo  dell'art.  6  e per il contenuto degli
          articoli  4  e  5  della  legge  n.  8041973, v. nelle note
          all'art. 37.
            - Per il contenuto dell'art. 7 della legge n. 804/1973 v.
          nelle note all'art. 37.