Art. 39. 1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate sino al 31 dicembre 1988. 2. Per gli anni dal 1985 al 1988, i maggiori dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica sono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Aeronautica militare transitano nella posizione di "a disposizione" esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 4. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza. 5. I tenenti colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino gia' nella posizione di "a disposizione" sono valutati ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 6. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. 7. La proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto dalla rispettiva scadenza dei termini prorogati.
Note all'art. 39: - Per il testo dell'art. 25 della legge n. 574, 1980, v. nelle note all'art. 2. - Per il testo del secondo comma dell'art. 33 della legge n. 574/1980, v. nelle note all'art. 23. - Per il testo dell'art. 6 e per il contenuto degli articoli 4 e 5 della legge n. 8041973, v. nelle note all'art. 37. - Per il contenuto dell'art. 7 della legge n. 804/1973 v. nelle note all'art. 37.