Art. 40. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1985 i tenenti colonnelli della Guardia di finanza transitano nella posizione di "a disposizione" esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 2. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge, possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite d'eta' previsto per il grado di tenente colonnello. 3. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nel contingente massimo le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.
Nota all'art. 40: - Per il testo dell'art. 6 e per il contenuto degli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 804/1973, v. nelle note all'art. 37.