Art. 40.

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1985  i tenenti colonnelli della
Guardia  di  finanza  transitano  nella posizione di "a disposizione"
esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973,
n. 804.
  2.  Gli  ufficiali  di  cui  al precedente comma, promossi ai sensi
degli  articoli  4  e  5  della  legge  10  dicembre 1973, n. 804, da
collocare  in  aspettativa  per  riduzione  di quadri in applicazione
dell'articolo  7 della predetta legge, possono permanere in servizio,
se  provvisti  di  incarico, fino al raggiungimento del limite d'eta'
previsto per il grado di tenente colonnello.
  3.   In   caso  di  insufficiente  disponibilita'  di  vacanze  nel
contingente massimo le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e
5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari
al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita) degli
ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.
 
          Nota all'art. 40:
            -  Per  il  testo  dell'art.  6  e per il contenuto degli
          articoli  4,  5  e 7 della legge n. 804/1973, v. nelle note
          all'art. 37.