Art. 41. 1. Ferme restando le anzianita' previste nei gradi dei vari ruoli, i colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi anteriormente al 1985 da collocare in aspettativa per riduzione di quadri, in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, possono rimanere in servizio, per le esigenze delle rispettive amministrazioni ovvero per le esigenze connesse al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze armate, fino al compimento di tre anni di anzianita' nel grado di colonnello, oppure, se piu' favorevole, fino al 1 gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di eta', sempre che non siano raggiunti prima dal limite di eta' per essi previsto. 2. Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 31 dicembre 1984.
Nota all'art. 41: - Per il contenuto dell'art. 7 della legge n. 804/1973, v. nelle note all'art. 37. - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 186/1983. (Modificazioni e integrazioni alle leggi n. 804/1973, n. 574, 1980 e al D.L. n. 335, 1981, convertita con modificazioni, nella legge n. 458/1981): "Art. 1. - Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e comunque non oltre il 31 dicembre 1984: i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 10 novembre 1980 si siano trovati nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di eta' relativo al proprio grado; i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultano in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di eta' per essi stabilito. Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 1 gennaio 1983. Le disposizioni di cui al sopra riportato art. 1 della legge n. 186/1983, sono state prorogate fino al 31 dicembre 1985 dal D.L. n. 857/1984 e dal D.L. n. 313/1985.