Art. 41.

  1.  Ferme restando le anzianita' previste nei gradi dei vari ruoli,
i  colonnelli  delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi
anteriormente  al  1985  da collocare in aspettativa per riduzione di
quadri, in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973,
n. 804, e dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, possono
rimanere    in   servizio,   per   le   esigenze   delle   rispettive
amministrazioni  ovvero per le esigenze connesse al conseguimento dei
fini istituzionali delle Forze armate, fino al compimento di tre anni
di  anzianita'  nel  grado di colonnello, oppure, se piu' favorevole,
fino al 1 gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento
del  limite  di eta', sempre che non siano raggiunti prima dal limite
di eta' per essi previsto.
  2. Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti
gli effetti a decorrere dal 31 dicembre 1984.
 
          Nota all'art. 41:
            -  Per  il contenuto dell'art. 7 della legge n. 804/1973,
          v. nelle note all'art. 37.
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  della legge n.
          186/1983.  (Modificazioni  e  integrazioni  alle  leggi  n.
          804/1973,  n.  574, 1980 e al D.L. n. 335, 1981, convertita
          con modificazioni, nella legge n. 458/1981):
            "Art.  1.  -  Fino  alla  data di entrata in vigore della
          nuova  legge  sul  reclutamento,  lo  stato e l'avanzamento
          degli  ufficiali  delle  Forze  armate  e  della Guardia di
          finanza e comunque non oltre il 31 dicembre 1984:
              i  colonnelli  e  gradi  corrispondenti  dell'Esercito,
          della  Marina,  dell'Aeronautica e della Guardia di finanza
          che  alla  data del 10 novembre 1980 si siano trovati nella
          posizione  di  richiamati  in  servizio in applicazione del
          decreto-legge  23  dicembre  1978,  n.  814, convertito con
          modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono
          permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che
          non  siano  raggiunti  prima  della  suddetta  data  del 31
          dicembre 1984 dal limite di eta' relativo al proprio grado;
              i  colonnelli  e  gradi  corrispondenti  dell'Esercito,
          della  Marina,  dell'Aeronautica e della Guardia di finanza
          che   risultano  in  soprannumero  ai  contingenti  massimi
          previsti  dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804,
          possono  permanere  in  servizio se provvisti di incarico e
          sempre  che  non  siano raggiunti prima della suddetta data
          del 31 dicembre 1984 dal limite di eta' per essi stabilito.
              Le    disposizioni    del   presente   articolo   hanno
          applicazione  a tutti gli effetti a decorrere dal 1 gennaio
          1983.
              Le  disposizioni di cui al sopra riportato art. 1 della
          legge n. 186/1983, sono state prorogate fino al 31 dicembre
          1985 dal D.L. n. 857/1984 e dal D.L. n. 313/1985.