Art. 42. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le eccedenze eventualmente risultanti rispetto ai numeri massimi fissati dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, saranno eliminate con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 7 della predetta legge.
Nota all'art. 42: - Per il contenuto dell'art. 3 della legge n. 804/1973, v. nelle note all'art. 35. - Per il contenuto dell'art. 7 della legge n. 804/1973, v. nelle note all'art. 37.