Art. 42.

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1989, le eccedenze eventualmente
risultanti  rispetto  ai numeri massimi fissati dall'articolo 3 della
legge  10  dicembre  1973, n. 804, saranno eliminate con l'osservanza
delle disposizioni dell'articolo 7 della predetta legge.
 
          Nota all'art. 42:
            -  Per  il contenuto dell'art. 3 della legge n. 804/1973,
          v. nelle note all'art. 35.
            -  Per  il contenuto dell'art. 7 della legge n. 804/1973,
          v. nelle note all'art. 37.