Art. 43.

  1.  Gli  ufficiali  delle  Forze  armate e della Guardia di finanza
collocati   in   aspettativa   per   riduzione  di  quadri  ai  sensi
dell'articolo  7  della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in
tale  posizione  fino  al  raggiungimento del limite di eta' per essi
stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.
  2.  Agli  stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi
beneficio  spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado
in  servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresi', l'indennita'
integrativa  speciale  e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure
intere.
  3.  Agli  ufficiali  che cessano dalla posizione di aspettativa per
riduzione   di  quadri  competono,  in  aggiunta  a  qualsiasi  altro
beneficio spettante:
    a)  il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che
agli  stessi  sarebbero  spettati qualora fossero rimasti in servizio
fino  al limite di eta', compresi gli aumenti periodici ed i passaggi
di classe di stipendio;
    b)  le  indennita'  di  cui agli articoli 67, come modificato dal
successivo articolo 44, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
    c)  i  benefici  di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio
1971,  n.  536,  all'atto  della  cessazione dal servizio, sempre che
risultino valutati e giudicati idonei.
  4.  Gli  ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri
possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal
caso  ad  essi  competono, all'atto della cessazione dal servizio, il
trattamento  pensionistico,  le  indennita'  e  i  benefici di cui al
precedente  comma  3  e  per  essi  non  si  applica  la norma di cui
all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
gia'  sostituito  dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente
modificato dall'articolo 44 della presente legge.
  5.   Il   Ministro  della  difesa  e  il  Ministro  delle  finanze,
nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta', in relazione
alle  esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria
degli  ufficiali  che  ne facciano domanda e si trovino a non piu' di
quattro  anni  dal limite di eta'. Ai predetti ufficiali si applicano
le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4.
  6.  Gli  ufficiali  nella posizione di aspettativa per riduzione di
quadri  sono  a  disposizione  del  Governo per essere all'occorrenza
impiegati  per  esigenze  del  Ministero  della  difesa  o  di  altri
Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55
della legge 10 aprile 1954, n. 113.
  7.  Gli  ufficiali  collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti
commi  4  e  5  possono essere richiamati in servizio solo in caso di
mobilitazione.
  8.  Gli  ufficiali  transitati  nella  posizione di aspettativa per
riduzione  di  quadri direttamente dal servizio permanente effettivo,
in  caso  di  richiamo  in  servizio,  non  sono  piu'  valutati  per
l'avanzamento.
 
          Note all'art. 43:
            -  Per  il contenuto dell'art. 7 della legge n. 804/1973,
          v. nelle note all'art. 37.
            - Per il testo vigente degli articoli 67 e 69 della legge
          n.  113/1954  (Stato  degli  ufficiali dell'Esercito, della
          Marina  e  dell'Aeronautica)  v. nelle note all'art. 44. Si
          trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  68 della legge n.
          113/1954:
            "Art.   68.   -  All'ufficiale  che  cessa  dal  servizio
          permanente ed e' collocato:
              nell'ausiliaria   per  eta'  o  in  applicazione  delle
          disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento;
              nella  riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art.
          35  o  per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da cause
          di servizio;
              compete  per  un  periodo di otto anni dalla cessazione
          dal  servizio,  in  aggiunta al trattamento di quiescenza e
          all'eventuale  indennita'  di ausiliaria prevista dall'art.
          67   la  seguente  indennita'  speciale  annua  lorda,  non
          riversibile:

subalterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000
capitani e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . . L. 150.000
maggiori e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . . L. 180.000
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti. . . . . . . . . L. 210.000
colonnelli e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . L. 270.000
generali di brigata e gradi corrispondenti . . . . . . . . L. 360.000
generali di divisione e gradi corrispondenti . . . . . . . L. 420.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. . . . . L. 480.000
generali   di   corpo  d'armata  e  gradi  corrispondenti,  designati
d'annata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000

  L'indennita'   e'  corrisposta  in  relazione  al  grado  rivestito
dall'ufficiale  all'atto  della  cessazione  dal servizio permanente.
Qualora  allo  scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia
compiuto  l'eta'  di  65  anni,  l'indennita'  e' corrisposta sino al
compimento  dell'eta'  suddetta.  All'ufficiale  del  ruolo naviganti
normale   dell'Arma   aeronautica,   che  sia  cessato  dal  servizio
permanente   per  l'eta',  l'indennita'  e',  comunque,  dovuta  fino
all'eta'  alla  quale  e'  corrisposta all'ufficiale dell'Esercito di
grado corrispondente, appartenente alle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria  e  genio o al ruolo unico dei generali provenienti dalle
predette  armi  che sia cessato dal servizio permanente per la stessa
causa.
  L'indennita'   stabilita   dal   presente  articolo  compete  anche
all'ufficiale  collocato  nella riserva o in congedo assoluto, che si
trovi  nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 38,
in  aggiunta  alla  pensione  o  assegno  rinnovabile  di guerra e al
trattamento  ordinario  di  quiescenza o assegno integratore previsti
dai  sommi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di
cui  al  secondo  comma  dell'art.  38 l'indennita' e' ragguagliata a
tanti  ventesimi  della  somma  annua  prevista  dal  primo comma del
presente  articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione,
aumentati  di  sei  anni: essa non puo' pero', in alcun caso superare
tale somma.
  Le   disposizioni  contenute  nel  precedente  comma  si  applicano
altresi'   all'ufficiale   collocato   in   ausiliaria  dal  servizio
permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato
nella  riserva  o in congedo assoluto per una delle cause indicate al
primo comma dell'art. 38.
  All'ufficiale  che  cessa  dal  servizio permanente in applicazione
delle  disposizioni  contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai
sensi  del  primo  comma  dell'art.  46, e' collocato nella categoria
degli  ufficiali  di  complemento  o della riserva di complemento, e'
corrisposta  per  una  volta  tanto un'indennita' pari a tanti ottavi
dell'indennita'  stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni
di servizio utile per la pensione".
  -  Si  trascrivono  i  testi  degli  articoli  1 e 3 della legge n.
536/1971,  concernente  l'avanzamento di ufficiali e sottufficiali in
particolari situazioni:
    "Art.   1   -   Gli   ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei
una o piu' volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente,
non  possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati
perche'  raggiunti  dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente  o  perche'  divenuti  permanentemente inabili al servizio
incondizionato  o perche' deceduti, sono promossi al grado superiore,
in  aggiunta  alle  promozioni  di  cui  alle tabelle numeri 1, 2 e 3
allegate  alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal giorno precedente
a  quello  del  raggiungimento  dei  limiti di eta' o del giudizio di
permanente  inabilita'  o  del  decesso.  Nel primo caso di ufficiali
promossi  sono  collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di eta'
previsti  per  il grado rivestito prima della promozione: nel secondo
caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo
assoluto, a seconda dell'idoneita'".
  "Art.  3  -  Le  disposizioni degli articoli precedenti sono estese
agli  ufficiali  e  ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo
della  guardia  di  finanza  e  del  Corpo  delle guardie di pubblica
sicurezza.  Per  i  sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza  l'iscrizione  in  quadro  di  avanzamento e il giudizio di
idoneita'   sono   sostituiti  dalla  inclusione  nelle  aliquote  di
scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione".
  -  Si  trascrivono  i  testi  degli articoli 50 e 55 della legge n.
113/1954,  concernente  stato  degli  ufficiali  dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica:
    "Art.  50.  -  L'ufficiale  in  congedo puo' essere richiamato in
servizio,  d'autorita',  secondo  le  norme e nei casi previsti dalla
presente  legge.  Puo' anche essere richiamato a domanda, con o senza
assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo
a  domanda  con  assegni  ha  luogo  con  decreto Ministeriale previa
adesione del Ministro per il tesoro".
  "Art.  55.  -  La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali
che,  avendo  cessato  dal  servizio  permanente  nei  casi  e  nelle
condizioni  previsti  dalla  presente  legge,  sono  costantemente  a
disposizione   del  Governo  per  essere  all'occorrenza  chiamati  a
prestare  servizi  che non siano riservati agli ufficiali in servizio
permanente  da  norme  di  ordinamento  o da appositi regolamenti. Il
richiamo  in  temporaneo  servizio  dell'ufficiale  in  ausiliaria e'
disposto con decreto ministeriale previa adesione del Ministro per il
tesoro.  L'ufficiale  in  ausiliaria  non puo' assumere impieghi, ne'
rivestire  cariche  di  amministratore, consigliere, sindaco od altra
consimile,  o  assolvere  incarichi  retribuiti o non, presso imprese
commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali
con  l'Amministrazione  militare. L'ufficiale che contravviene a tale
divieto  cessa  di  appartenere  all'ausiliaria ed e' collocato nella
riserva  con perdita anche dell'indennita' eventualmente spettantegli
ai sensi dell'art. 68".