Art. 43. 1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta' per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico. 2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresi', l'indennita' integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere. 3. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante: a) il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta', compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio; b) le indennita' di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo articolo 44, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113; c) i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei. 4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennita' e i benefici di cui al precedente comma 3 e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'articolo 44 della presente legge. 5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta', in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non piu' di quattro anni dal limite di eta'. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. 6. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113. 7. Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione. 8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento.
Note all'art. 43: - Per il contenuto dell'art. 7 della legge n. 804/1973, v. nelle note all'art. 37. - Per il testo vigente degli articoli 67 e 69 della legge n. 113/1954 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) v. nelle note all'art. 44. Si trascrive il testo vigente dell'art. 68 della legge n. 113/1954: "Art. 68. - All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed e' collocato: nell'ausiliaria per eta' o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento; nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art. 35 o per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da cause di servizio; compete per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennita' di ausiliaria prevista dall'art. 67 la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile: subalterni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 capitani e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 maggiori e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . . L. 180.000 tenenti colonnelli e gradi corrispondenti. . . . . . . . . L. 210.000 colonnelli e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . . L. 270.000 generali di brigata e gradi corrispondenti . . . . . . . . L. 360.000 generali di divisione e gradi corrispondenti . . . . . . . L. 420.000 generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. . . . . L. 480.000 generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'annata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000 L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente. Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di 65 anni, l'indennita' e' corrisposta sino al compimento dell'eta' suddetta. All'ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che sia cessato dal servizio permanente per l'eta', l'indennita' e', comunque, dovuta fino all'eta' alla quale e' corrisposta all'ufficiale dell'Esercito di grado corrispondente, appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o al ruolo unico dei generali provenienti dalle predette armi che sia cessato dal servizio permanente per la stessa causa. L'indennita' stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai sommi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 38 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di sei anni: essa non puo' pero', in alcun caso superare tale somma. Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano altresi' all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 38. All'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'art. 46, e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, e' corrisposta per una volta tanto un'indennita' pari a tanti ottavi dell'indennita' stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione". - Si trascrivono i testi degli articoli 1 e 3 della legge n. 536/1971, concernente l'avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni: "Art. 1 - Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o piu' volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. Nel primo caso di ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di eta' previsti per il grado rivestito prima della promozione: nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'". "Art. 3 - Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di avanzamento e il giudizio di idoneita' sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione". - Si trascrivono i testi degli articoli 50 e 55 della legge n. 113/1954, concernente stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: "Art. 50. - L'ufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio, d'autorita', secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Puo' anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro". "Art. 55. - La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria e' disposto con decreto ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro. L'ufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed e' collocato nella riserva con perdita anche dell'indennita' eventualmente spettantegli ai sensi dell'art. 68".