Art. 44. 1. Gli articoli 56, 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quest'ultimo gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono cosi' modificati: a) il primo comma dell'articolo 56 e' sostituito dal seguente: "La durata massima di permanenza nell'ausiliaria e' di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria"; b) il primo e secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal seguente: "All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia"; c) il secondo comma dell'articolo 69, gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e' ulteriormente sostituito dal seguente: "Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, e' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennita' di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo". 2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1 gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali gia' in ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 44: - Si trascrive il testo vigente degli articoli 56, 67 e 69 della legge n. 113/1954 (stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica): "Art. 56 - La durata massimo di permanenza nell'ausiliaria e' di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria. Al termine del periodo indicato nel precedente comma l'ufficiale e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita'. Salvo il disposto dell'art. 51, l'ufficiale in ausiliaria puo' essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari. L'ufficiale in ausiliaria puo' altresi' essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorita' competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento". "Art. 67 - All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia. Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennita' speciale e dell'indennita' di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennita' militare, di assegno integratore, di indennita' sostitutiva della razione viveri e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a titolo di indennita' di volo, all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennita' di ausiliaria e' ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto". "Art. 69. - Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, e' computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non e' invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, e' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennita' di cui all'art. 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' ai sensi dell'art. 44 o a domanda ai sensi dell'art. 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo e' ridotto alla meta'".