Art. 44.

  1.  Gli  articoli  56,  67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
quest'ultimo gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono
cosi' modificati:
    a)  il  primo  comma dell'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
"La  durata  massima di permanenza nell'ausiliaria e' di cinque anni.
Gli  eventuali  richiami  in  servizio  non  interrompono  il decorso
dell'ausiliaria";
    b)  il primo e secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal
seguente:  "All'ufficiale  in  ausiliaria  compete,  in  aggiunta  al
trattamento   di   quiescenza,   una   indennita'  annua  lorda,  non
reversibile,   pari   all'80   per  cento  della  differenza  tra  il
trattamento  di  quiescenza  percepito  ed  il  trattamento economico
spettante  nel  tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e
con   anzianita'   di  servizio  corrispondente  a  quella  posseduta
dall'ufficiale  all'atto  del  collocamento  in  ausiliaria.  Per  il
calcolo  della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita'
integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia";
    c) il secondo comma dell'articolo 69, gia' sostituito dalla legge
25 maggio 1962, n. 417, e' ulteriormente sostituito dal seguente:
    "Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il
quale  la  ritenuta  in conto entrata Tesoro viene operata sulla base
della  normativa  in  vigore,  e'  liquidato  all'ufficiale  un nuovo
trattamento  di  quiescenza  con  il computo di detto periodo e sulla
base   degli   assegni  pensionabili  che  servirono  ai  fini  della
liquidazione  del  trattamento concesso all'atto della cessazione dal
servizio  permanente,  maggiorati  sia  degli aumenti biennali di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956,   n.  19,  e  successive  modificazioni,  relativi  al  periodo
trascorso  in  ausiliaria,  non  altrimenti  computato  in precedenti
liquidazioni,  sia  dell'indennita'  di  cui  all'articolo  67  della
presente  legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per
almeno  un  anno,  e'  liquidato  al  termine  del  richiamo un nuovo
trattamento  di  quiescenza  sulla  base  degli  assegni pensionabili
percepiti  durante  il  richiamo,  maggiorati  degli aumenti biennali
inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo".
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal
1  gennaio  1985  e  si  applicano  solo  agli ufficiali collocati in
ausiliaria  dopo  detta  data  e,  a  domanda, agli ufficiali gia' in
ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in
ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 44:
            -  Si  trascrive il testo vigente degli articoli 56, 67 e
          69   della   legge   n.  113/1954  (stato  degli  ufficiali
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica):
              "Art.   56   -   La   durata   massimo   di  permanenza
          nell'ausiliaria  e'  di cinque anni. Gli eventuali richiami
          in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.
            Al  termine  del  periodo  indicato  nel precedente comma
          l'ufficiale   e'  collocato  nella  riserva  o  in  congedo
          assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita'.
            Salvo il disposto dell'art. 51, l'ufficiale in ausiliaria
          puo'  essere  collocato  nella  riserva,  anche prima dello
          scadere  del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ
          accertamenti sanitari.
            L'ufficiale  in ausiliaria puo' altresi' essere collocato
          nella  riserva  o  in congedo assoluto, prima dello scadere
          del  periodo  prescritto,  per motivi professionali, previo
          parere  della  commissione  o  dell'autorita' competente ad
          esprimere il giudizio sull'avanzamento".
            "Art.  67  -  All'ufficiale  in  ausiliaria  compete,  in
          aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
          lorda,   non  reversibile,  pari  all'80  per  cento  della
          differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il
          trattamento  economico spettante nel tempo al pari grado in
          servizio  dello  stesso ruolo, e con anzianita' di servizio
          corrispondente  a  quella posseduta dall'ufficiale all'atto
          del  collocamento  in  ausiliaria.  Per  il  calcolo  della
          predetta  differenza  non  si  tiene  conto dell'indennita'
          integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia.
            Qualora   l'ammontare   complessivo  del  trattamento  di
          quiescenza,  dell'indennita'  speciale e dell'indennita' di
          ausiliaria  superi  il  totale  degli  assegni spettanti, a
          titolo  di  stipendio,  di  indennita' militare, di assegno
          integratore, di indennita' sostitutiva della razione viveri
          e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a
          titolo  di  indennita'  di  volo,  all'ufficiale  celibe in
          servizio  permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a
          quello  rivestito  dall'ufficiale  in  ausiliaria  all'atto
          della  cessazione  dal servizio permanente, l'indennita' di
          ausiliaria  e' ridotta fino a far corrispondere l'ammontare
          stesso al totale suddetto".
            "Art. 69. - Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo
          il  disposto  dell'ultimo  comma  del presente articolo, e'
          computato  per  intero  agli  effetti  della  pensione come
          servizio  effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel
          periodo  stesso  richiamato  in  servizio.  Non  e'  invece
          computato  come  servizio  effettivo  il  periodo  di tempo
          durante  il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio
          utile agli effetti della pensione.
            Allo  scadere  del  periodo  di permanenza in ausiliaria,
          durante  il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene
          operata  sulla base della normativa in vigore, e' liquidato
          all'ufficiale  un  nuovo  trattamento  di quiescenza con il
          computo  di  detto  periodo  e  sulla  base  degli  assegni
          pensionabili  che  servirono ai fini della liquidazione del
          trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
          permanente,  maggiorati  sia  degli aumenti biennali di cui
          all'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica 11
          gennaio  1956,  n. 19. e successive modificazioni, relativi
          al   periodo   trascorso   in  ausiliaria,  non  altrimenti
          computato  in  precedenti liquidazioni, sia dell'indennita'
          di  cui  all'art.  67 della presente legge. Nel caso in cui
          l'ufficiale  sia  stato  richiamato  per almeno un anno, e'
          liquidato  al  termine del richiamo un nuovo trattamento di
          quiescenza  sulla base degli assegni pensionabili percepiti
          durante  il  richiamo,  maggiorati  degli  aumenti biennali
          inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.
            Per  l'ufficiale  collocato  in ausiliaria d'autorita' ai
          sensi  dell'art.  44  o a domanda ai sensi dell'art. 43, il
          periodo  di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo
          e  secondo  comma  del  presente  articolo  e' ridotto alla
          meta'".