Art. 51 
                         Redditi di impresa 
 
  1. Sono redditi di impresa quelli che  derivano  dall'esercizio  di
imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si  intende
l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva,  delle
attivita' indicate nell'articolo  2195  del  codice  civile  e  delle
attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo  29
che eccedono i limiti ivi stabiliti,  anche  se  non  organizzate  in
forma di impresa. 
  2. Sono inoltre considerati redditi di impresa: 
    a) i redditi derivanti dall'esercizio  di  attivita'  organizzate
informa di impresa  dirette  alla  prestazione  di  servizi  che  non
rientrano  nell'articolo  2195  del  codice  civile,  tranne   quelle
organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi
familiari; 
    b) i redditi  derivanti  dallo  sfruttamento  di  miniere,  cave,
torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne. 
  3. Le disposizioni in materia di  imposte  sui  redditi  che  fanno
riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se  non  risulta
diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo.