Art. 51
Redditi di impresa
1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di
imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle
attivita' indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle
attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29
che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in
forma di impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate
informa di impresa dirette alla prestazione di servizi che non
rientrano nell'articolo 2195 del codice civile, tranne quelle
organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi
familiari;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave,
torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno
riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta
diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo.