Art. 52 
                Determinazione del reddito di impresa 
 
  1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto negli articoli 79  e
80 e'  determinato  apportando  al  risultato  netto  del  conto  dei
profitti e delle perdite, relativo all'esercizio chiuso  nel  periodo
di imposta, le variazioni in aumento  o  in  diminuzione  conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive  disposizioni
del presente capo. 
  2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa  e'
computata  in   diminuzione   del   reddito   complessivo   a   norma
dell'articolo 8.