Art. 52
Determinazione del reddito di impresa
1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto negli articoli 79 e
80 e' determinato apportando al risultato netto del conto dei
profitti e delle perdite, relativo all'esercizio chiuso nel periodo
di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni
del presente capo.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa e'
computata in diminuzione del reddito complessivo a norma
dell'articolo 8.