Art. 53
Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie,
di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni, di obbligazioni e di
altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano tra i beni
al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui
alle precedenti lettere;
e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
f) i contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti
pubblici spettanti a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di
cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o assegnati ai soci.