Art. 54
Plusvalenze patrimoniali
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il
reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se sono iscritte in bilancio;
d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o assegnati ai soci.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la
plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o
l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta
imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della
cessione e costituito da beni ammortizzabili e questi vengono
iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro
eventualmente pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza
e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non
ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2
concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per
l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
decimo.
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze
delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate
unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del
comma 4 non si applicano quando ne e' richiesta la tassazione
separata a norma del comma 2 dell'articolo 16.