Art. 55 Sopravvenienze attive 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza puo' essere accantonata ai sensi del comma 4 del detto articolo. 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54; b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tuttavia l'ammontare di tali proventi, se sia stato accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci. 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' in nome collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti, ne' la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo. 5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.