Art. 56
Dividendi e interessi
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa'
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono
a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Si
applicano le disposizioni degli articoli 14 e 44.
3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 41, concorrono a formare il reddito
per l'ammontare maturato nell'esercizio. Se la misura non e'
determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie
regolate in conto corrente; compresi i conti correnti reciproci per
servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si
considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge
o di contratto.