Art. 57
Proventi immobiliari
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo
le disposizioni del capo II per gli immobili situati nel territorio
dello Stato e a norma dell'articolo 84 per quelli situati
all'estero.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni
immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.