Art. 58
Proventi non computabili nella determinazione del reddito
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione
dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva;
c) le indennita' per la cessazione del rapporto di agenzia;
d) le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati
alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne e'
richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso
articolo.