Art. 59 Rimanenze finali ed esistenze iniziali 1. Le rimanenze Finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. 2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'. 3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente. 4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2 e 3, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo trimestre dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1 e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore. 5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. 6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo. 7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa. 8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi.
Nota all'art. 59: L'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, recante: "Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari" aggiunge alcuni commi all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 597 (Istituzione e alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), relativo alla valutazione delle rimanenze, il testo dei quali e' il seguente: "Oltre che nei modi previsti dai precedenti commi secondo e terzo, la valutazione delle rimanenze puo' essere effettuata anche se viene adottato un procedimento unitario di valutazione con il metodo del dettaglio ovvero attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto o al costo unitario medio - sostenuto nel periodo di imposta. Il metodo del prezzo al dettaglio e' consentito solo ai soggetti che esercitano l'attivita' di commercio al minuto. Qualora sia adottato uno dei criteri di valutazione di cui al precedente comma, il medesimo criterio, salvo il disposto del quarto comma, dovra' essere mantenuto per non meno di sei periodi d'imposta e potra' successivamente essere modificato con le modalita' previste dall'art. 75, primo comma, del presente decreto. Le disposizioni contenute nei due precedenti commi si applicano dal 1 gennaio 1974 se e' stato adottato costantemente uno dei metodi di valutazione di cui al nono comma. Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi".