Art. 59
Rimanenze finali ed esistenze iniziali
1. Le rimanenze Finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 53, la cui valutazione non sia effettuata a
costi specifici o a norma dell'articolo 60, concorrono a formare il
reddito per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando
i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a
ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono
valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla
divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati
nell'esercizio stesso per la loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e'
aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita',
valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per
esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita la diminuzione
si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire
dal piu' recente.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
determinato a norma dei commi 2 e 3, e' superiore al valore normale
medio di essi nell'ultimo trimestre dell'esercizio, il valore minimo
di cui al comma 1 e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei
beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore
normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor
valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del
presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le
rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di
esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese
sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo
60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal
contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio
successivo.
7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano
le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si
tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla
disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le
modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze
effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in
applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 12
della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in
quote costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le
variazioni e nei quattro esercizi successivi.
Nota all'art. 59:
L'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, recante:
"Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle
imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui
redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle
banche popolari, alle societa' per azioni ed alle
cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento
tributario dei conti interbancari" aggiunge alcuni commi
all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1972, n. 597 (Istituzione e alla disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), relativo
alla valutazione delle rimanenze, il testo dei quali e' il
seguente:
"Oltre che nei modi previsti dai precedenti commi secondo
e terzo, la valutazione delle rimanenze puo' essere
effettuata anche se viene adottato un procedimento unitario
di valutazione con il metodo del dettaglio ovvero
attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi due
costi di acquisto o al costo unitario medio - sostenuto nel
periodo di imposta. Il metodo del prezzo al dettaglio e'
consentito solo ai soggetti che esercitano l'attivita' di
commercio al minuto.
Qualora sia adottato uno dei criteri di valutazione di
cui al precedente comma, il medesimo criterio, salvo il
disposto del quarto comma, dovra' essere mantenuto per non
meno di sei periodi d'imposta e potra' successivamente
essere modificato con le modalita' previste dall'art. 75,
primo comma, del presente decreto.
Le disposizioni contenute nei due precedenti commi si
applicano dal 1 gennaio 1974 se e' stato adottato
costantemente uno dei metodi di valutazione di cui al nono
comma.
Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo le rimanenze risultano
rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un
quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo
d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo
importo concorre alla formazione del reddito in quote
costanti nei quattro periodi di imposta successivi".