Art. 60
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
1. Le opere, le forniture e i servizi pattuiti come oggetto
unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale concorrono a formare
il reddito, come rimanenze finali di ciascun esercizio al termine del
quale sono in corso di esecuzione e come esistenze iniziali
dell'esercizio successivo, per il valore complessivo della parte
eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il
disposto del comma 4.
2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti.
Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di
disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto,
finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non
inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in base ai
corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo' essere ridotto
per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non
superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi
eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non
residenti, la misura massima della riduzione e' elevata al 4 per
cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si
comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso
di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora
liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata
al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che
contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le
rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel
quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture
possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo
stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito;
l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla
data in cui e' rilasciata.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto
recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalita'
e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli
elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di
tali elementi nei conti dell'impresa.
7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi
pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come
crediti ai fini dell'articolo 72 ancorche' non risultanti in
bilancio.