Art. 61 
                       Valutazione dei titoli 
 
  1. I titoli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo  53,
esistenti al termine di un esercizio, concorrono a formare il reddito
come  rimanenze  finali  dell'esercizio  stesso.  Si   applicano   le
disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo  quanto
stabilito nei seguenti commi. 
  2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee  per  natura  e
per valore si considerano della stessa natura i titoli  emessi  dallo
stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche. 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59 il valore
minimo e' determinato: a) per i titoli quotati in borsa  o  negoziati
al mercato ristretto, in base alla media dei prezzi di compenso o dei
prezzi fatti nell'ultimo trimestre dell'esercizio; b) per le azioni e
titoli similari non quotati in  borsa  e  non  negoziati  al  mercato
ristretto, riducendo il valore unitario medio determinato a norma dei
commi 2  e  3  dello  stesso  articolo  in  misura  proporzionalmente
corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto
fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle  societa'  o  enti
emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate
e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni  di  riduzione
del capitale per  perdite;  c)  per  gli  altri  titoli,  secondo  le
disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. 
  4. In  caso  di  aumento  del  capitale  della  societa'  emittente
mediante passaggio di riserve  a  capitale  il  numero  delle  azioni
ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute
in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente
categoria e il valore  unitario  si  determina,  per  ciascuna  voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni  gia'  possedute  per  il
numero complessivo delle azioni. 
  5. L'ammontare dei versamenti fatti a  fondo  perduto  o  in  conto
capitale  alla  societa'  emittente,  o  della  rinuncia  ai  crediti
derivanti  da  precedenti  finanziamenti  alla  societa'  stessa,  si
aggiunge al costo delle azioni in proporzione  alla  quantita'  delle
singole voci della corrispondente categoria. Non  si  tiene  tuttavia
conto dei versamenti effettuati a copertura di perdite per  la  parte
che eccede il patrimonio netto della  societa'  emittente  risultante
dopo la copertura. Nella  determinazione  del  valore  normale  delle
azioni non quotate in borsa e non negoziate nel mercato ristretto non
si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di  debito  fatti  a
copertura di perdite della societa' emittente.