Art. 62
Spese per prestazioni di lavoro
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in
denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori,
salvo il disposto del comma 1 dell'articolo 65.
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro
prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai
figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente inabili
al lavoro e dagli ascendenti, nonche' dai familiari partecipanti
all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5. I compensi non ammessi
in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
3. I compensi in misura fissa spettanti agli amministratori delle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili
nell'esercizio in cui sono corrisposti.
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti,
agli amministratori delle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice e agli associati in partecipazione sono
computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza,
indipendentemente dalla imputazione al conto dei profitti e delle
perdite.