Art. 63 
                          Interessi passivi 
 
  1.  Gli  interessi   passivi   sono   deducibili   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e  degli  altri
proventi  che  concorrono  a  formare  il   reddito   e   l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
  2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: 
    a) non  si  tiene  conto  delle  sopravvenienze  attive  e  degli
interessi di mora accantonati a norma degli articoli  55  e  71,  dei
proventi soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  o  ad
imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione  monetaria  che  per
disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; 
    b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si
computano per la sola parte che  eccede  i  relativi  costi  e  senza
tenere conto delle rimanenze; 
    c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare  che  a
norma dell'articolo 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio; 
    d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano
per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o  per
disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il
reddito; 
    e) i proventi immobiliari di cui  all'articolo  57  si  computano
nella misura ivi stabilita; 
    f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e  60  si  computano  nei
limiti degli incrementi formati nell'esercizio; 
    g) i proventi dell'allevamento di animali,  di  cui  all'articolo
78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto  del
comma 4 dello stesso articolo. 
  3. Se  nell'esercizio  sono  stati  conseguiti  interessi  o  altri
proventi esenti da imposta  derivanti  da  obbligazioni  pubbliche  o
private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto  o  pegno  a
decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole  acquistate  separatamente
dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi  passivi  non
sono  ammessi  in  deduzione  fino   a   concorrenza   dell'ammontare
complessivo degli interessi e proventi esenti. Gli interessi  passivi
che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1  e  2
ma  senza  tenere  conto,  ai  fini  del   rapporto   ivi   previsto,
dell'ammontare degli interessi e  proventi  esenti  corrispondente  a
quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. 
  4. Gli interessi passivi non  computati  nella  determinazione  del
reddito  a  norma  del  presente  articolo  non  danno  diritto  alla
deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere e) e  d)  del
comma 1 dell'articolo 10.